CEDU: sulla mancata adozione di misure per ristabilire i contatti del padre con il figlio maggiorenne affetto da sindrome di Down

La Redazione
24 Ottobre 2022

I tribunali polacchi respingono la domanda del padre di un ragazzo maggiorenne affetto da sindrome di Down il quale, dopo il divorzio dalla moglie, aveva chiesto di regolamentare le modalità di visita al figlio. Esauriti i rimedi interni, il ricorrente si è rivolto alla Corte di Strasburgo per veder dichiarata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU (diritto ad un processo equo) e dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); la Corte di Strasburgo ha unanimemente riconosciuto siffatte violazioni.

Il ricorrente, Stanisław Bierski, è un cittadino polacco nato nel 1949 e residente a Wrocław, padre di un figlio affetto dalla sindrome di Down.

Dopo il divorzio dalla moglie, madre del ragazzo cui era stato affidato, i contatti tra il padre e il figlio sono stati ridotti. Pertanto, il Sig. Bierski ha depositato istanza presso i tribunali polacchi per regolamentare le modalità di visita al figlio maggiorenne. Tuttavia, le corti nazionali hanno risposto che il sig. Bierski non aveva la legittimazione per avanzare siffatta richiesta.

Esauriti i rimedi interni, il ricorrente si è rivolto alla Corte di Strasburgo per veder dichiarata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU (diritto ad un processo equo) e dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte di Strasburgo ha unanimemente riconosciuto siffatte violazioni attribuendo al ricorrente 10.000 € a titolo di danno non patrimoniale e 2860 € a titolo di costi e spese.