Sospensione del ricongiungimento familiare: per la CEDU lo stato svedese ha correttamente bilanciato le esigenze della società e quelle dei ricorrenti

La Redazione
24 Ottobre 2022

Il caso riguarda la sospensione del ricongiungimento familiare in Svezia tra il luglio 2016 e il luglio 2019 per coloro che avevano un'età inferiore a quella prevista per il ricongiungimento a seguito della concessione dello status di protezione temporanea.

La Corte europea dei diritti umani non ha riscontrato violazioni dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione) della Carta europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguardava la sospensione del ricongiungimento familiare in Svezia tra il luglio 2016 e il luglio 2019 per coloro che avevano un'età inferiore a quella prevista per il ricongiungimento a seguito della concessione dello status di protezione temporanea.

La Corte ha ritenuto, in particolare, che lo Stato svedese avesse correttamente bilanciato le esigenze della società e dei ricorrenti nel negare loro il ricongiungimento familiare. Inoltre, ha ritenuto che il trattamento dei ricorrenti rispetto ai rifugiati era oggettivamente giustificato, in particolare alla luce della pressione esercitata sullo Stato dall'elevato numero di rifugiati già accolti, e non è stata sproporzionata.