Requisiti di idoneità professionale e iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

Redazione Scientifica
24 Ottobre 2022

Requisiti di idoneità professionale e iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Secondo la costante giurisprudenza il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è un requisito di natura soggettiva che determina l'abilitazione (appunto) soggettiva all'esercizio della professione e si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2022, n. 973; id., sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8330; id., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1308; id., sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6355; id., sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727).

L'iscrizione all'Albo costituisce infatti titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione.

Invero, detta iscrizione, prevista dall'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per tutti gli enti e le imprese attivi nel settore, “è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” (comma 5).

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