Requisiti di ordine generale: assenza di condanne penali

Redazione Scientifica
24 Ottobre 2022

Il termine triennale ex art. 80, comma 10-bis CCP decorre dall'accertamento giuridicamente rilevante del fatto e non dal tempo della sua commissione materiale.

Relativamente all'assenza di un obbligo dichiarativo a carico della società in ragione del tempo trascorso dai fatti oggetto di procedimenti penali a carico del socio unico della stessa, il termine triennale previsto dall'art. 80, comma 10-bis del codice degli appalti decorre dall'accertamento giuridicamente rilevante del fatto e non dal tempo della sua commissione materiale (cfr. § 39 Corte Giustizia, sez. IV, 24 ottobre 2018, C- 124/17 - ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8563 del 2020).

Va, inoltre, rilevato che prima dell'accertamento definitivo, la condotta oggetto di procedimento penale, ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c, del codice degli appalti, può rilevare nella sua dimensione fattuale ed extra-penale entro il previsto limite temporale triennale e può continuare a rilevare, anche oltre tale limite, se e in quanto abbia formato oggetto di “contestazione in giudizio”, ossia allorquando la correlativa azione penale abbia varcato la soglia processuale di instaurazione del “giudizio” dibattimentale o di una sua forma alternativa per l'emissione di una pronuncia di condanna o di una pronuncia ad essa equiparabile (cfr. art. 80, comma 1), suscettibile, come tale, di accertare fatti integranti “gravi illeciti professionali”.

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