Domanda di concordato preventivo presentata post Codice crisi in pendenza di procedura di fallimento: disciplina transitoria applicabile
24 Ottobre 2022
La questione registra già risposte differenti nella giurisprudenza di merito. Ora si pronuncia anche il Tribunale di Trento secondo il quale alla domanda di concordato preventivo presentata successivamente al 15 luglio 2022 in pendenza di procedura per la dichiarazione di fallimento promossa anteriormente nella sola vigenza del r.d. 267/1942, si applicherebbe la legge fallimentare, in quanto volta a regolare la medesima situazione di crisi o di insolvenza, e ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 390, comma 2, CCI, che attribuisce prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore. Questo quanto affermato con il decreto in esame, in conformità con un orientamento già espresso dal Tribunale di Udine e dal Tribunale di Verona. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |