L’autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto nel caso di mancato assenso dell’altro genitore
24 Ottobre 2022
Secondo l'art. 3 lett. b), l. n. 1185/1967 «l'autorizzazione al rilascio del passaporto, nel caso di mancato assenso dell'altro genitore, è finalizzata a garantire l'assolvimento, da parte del genitore, dei suoi obblighi verso i figli», come ha avuto modo di precisare anche la Corte Cost. con la sentenza n. 464/1997 (con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 16 Cost., dell'art. 3, lett. b), l. n. 1185/1967, nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica).
Il giudice delle leggi ha anche riconosciuto che la regola generale cui si ispira la legge cit., in tema di rilascio del passaporto al genitore di prole minore, è quella della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, «a garanzia dell'assolvimento, da parte del genitore, dei suoi obblighi verso i figli». Ne consegue che «la libertà di espatrio, costituzionalmente garantita, può dunque essere limitata dal giudice tutelare in caso di mancato assenso dell'altro genitore nel caso sorga l'esigenza di assicurare una tutela ai diritti che sono garantiti ai figli minori».
Nel caso di specie, la pronuncia in oggetto richiede che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare debbano rispettare il non automatismo, la proporzionalità e la temporaneità della misura ristrettiva, principi già espresso dalla CEDU, II sez., del 2.12.2014 (ricorso nr 43978/2009 Battista c/ Italia). Vige, quindi, l'obbligo in capo alle autorità giudiziarie di controllare che ogni violazione del diritto della persona di lasciare il proprio Paese sia, dall'inizio e per tutta la sua durata, giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze.
Per tutti questi motivi, la questione della natura del provvedimento emesso dal giudice tutelare in sede di rilascio del passaporto, per la richiamata possibilità di intravvedere - nel suo diniego rispetto agli interessi dei minori - una forma di decisorietà di fatto compromissoria dei loro diritti (a causa del tempo occorrente per riproporre le medesime questioni ed ottenere un diverso provvedimento satisfattivo) presenta i caratteri della "questione di massima di particolare importanza", a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2, che va rimessa alle determinazioni del Primo presidente ai fini della sua presentazione alle SU della Corte.
(Fonte: dirittoegiustizia.it)
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