Domanda di decadenza del marchio per mancato uso effettivo e onere della prova

La Redazione
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01 Aprile 2022

La Corte di giustizia UE si pronuncia in tema di domanda di decadenza di un marchio per mancato uso effettivo con riferimento alla normativa procedurale tedesca che che impone al richiedente di effettuare una ricerca di mercato concernente l'uso del marchio.

In tema di decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo ai sensi dell'art. 19 della Direttiva (UE) 2015/2436, la Corte di giustizia, ponendosi nel solco delle decisioni Ferrari (cause riunite C‑720/18 e C‑721/18) e Centrotherm (causa C‑610/11 P), conferma che l'onere di provare l'uso effettivo del marchio grava interamente sul titolare del marchio stesso.

Colui che propone la domanda di decadenza può invece limitarsi a dedurre il mancato uso effettivo del marchio, non essendo tenuto a fornire alcuna prova a sostegno della propria affermazione.