Contratto di mantenimento e morte del cedente
25 Ottobre 2022
Un bene immobile, oggetto di cessione onerosa in cambio di assistenza, alla morte dei cedenti rientra nell'asse ereditario oppure ne resta escluso?
Il contratto di mantenimento determina il trasferimento definitivo della proprietà in capo al vitaliziante (soggetto che ricevere l'immobile e, in cambio, è tenuto a prestare l'assistenza), per cui al momento della morte del vitaliziato (soggetto che cede l'immobile e che, in cambio, ha diritto all'assistenza), l'immobile non rientra nell'asse ereditario. Nel caso in cui il vitaliziato abbia ceduto solo la nuda proprietà e si sia riservato l'usufrutto, quest'ultimo si estinguerà con la morte del vitaliziato-usufruttuario (art. 979 c.c.) e l'immobile non potrà ugualmente essere compreso nell'asse ereditario. Il contratto di mantenimento non è previsto dal nostro ordinamento (per cui si parla si “contratto atipico”) ma è generalmente ammesso in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. Con detto contratto una parte (vitaliziante) si obbliga, in corrispettivo del trasferimento di un bene o della cessione di un capitale, a prestare all'altra parte (vitaliziato) assistenza materiale e/o morale, vita natural durante. Il contratto di mantenimento è un contratto c.d. ad efficacia reale, cioè il trasferimento della proprietà avviene per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), per cui appena concluso il contratto la proprietà dell'immobile si trasferisce definitivamente in capo al vitaliziante, il quale poi dovrà a sua volta eseguire la prestazione di mantenimento a cui si è obbligato. Pertanto, come si è detto, alla morte del vitaliziato l'immobile non farà parte dell'eredità in quanto era già definitivamente ed immediatamente fuoriuscito dal patrimonio del de cuius. Il contratto in esame ha natura aleatoria, cioè al momento della conclusione non è certo l'eventuale vantaggio o svantaggio per le parti. In particolare, il contratto di mantenimento presenta un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute. In pratica, se il vitaliziato muore poco tempo dopo la conclusione del contratto, il vitaliziante avrà tratto un vantaggio in quanto è divenuto proprietario del bene a fronte di una minima prestazione eseguita. Al contrario, il vitaliziante risulterà svantaggiato laddove il vitaliziato sia longevo oppure risulti bisognevole di assistenza e/o cure talmente costose da assorbire completamente o addirittura eccedere il valore dell'immobile. |