Notifica ad una PEC diversa da quella indicata nel registro INI-PEC: quali conseguenze?
26 Ottobre 2022
A seguito di ricorso che vedeva coinvolto il TAR Lazio, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul ruolo dei Registro pubblico INI-PEC, quale garanzia di validità della notifica.
La parte ricorrente lamentava che il preavviso di rigetto inviatale dal Comune di Roma, parte resistente, fosse stata indirizzato a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal registro INI-PEC e perciò la notificazione fosse nulla per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Nel pronunciarsi il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui la natura sostanziale piuttosto che processuale di un atto non osta all'applicazione degli istituti propri del diritto processuale, di cui fa parte anche la sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854).
Secondo questo principio e ai sensi dell'art. 156 c.p.c., non può essere pronunciata la nullità della notifica, dal momento che l'atto ha pienamente raggiunto il proprio scopo e la notifica è andata a buon fine, come risulta dalla copia conforme depositata dal Comune di Roma Capitale.
Inoltre, il domicilio in cui è avvenuta la notifica era stato eletto dalla stessa parte ricorrente quale domicilio telematico nella SCIA di comunicazione del subingresso, nonché del trasferimento, dela propria attività. Dunque, la parte che ha fatto valere il vizio notificatorio è la stessa che vi ha dato causa, con grave violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti giuridici tra cittadino e pubblica amministrazione.
Da ciò discende l'infondatezza del ricorso. |