Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156)

Valentina Pirozzi
25 Ottobre 2022

Con il decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 – adottato nell'esercizio della delega contenuta negli articoli 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – vengono introdotte disposizioni correttive e integrative alla sopraindicata normativa di implementazione.

Con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 era stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale (cd. Direttiva PIF), costituente, lo si ricorda, la base giuridica per l'individuazione dei reati di competenza della Procura europea - EPPO.

Con il nuovo provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta negli articoli 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – vengono oggi introdotte disposizioni correttive e integrative alla sopraindicata normativa di implementazione.

Con i primi cinque articoli si apportano modifiche alla disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare viene introdotta una ennesima modifica all'interno della tormentata disposizione del codice penale recante l'incriminazione del reato di corruzione internazionale (art. 322-bis) inserendovi, nella rubrica e al primo comma, i necessari riferimenti al reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., che viene così a varcare le frontiere interne risultando ora applicabile anche ai funzionari o rappresentanti dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Attraverso tale intervento sembra essersi voluto offrire copertura penale a quella particolare forma di peculato per distrazione decritta, con il nome di “appropriazione indebita”, all'art. 4 paragrafo 3 della direttiva PIF, che include anche la condotta del funzionario pubblico, incaricato della gestione di fondi o beni “tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione”.

Le altre disposizioni intervengono sulla disciplina della confisca in materia doganale e in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (artt. 2 e 3), sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 4) e sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (art. 5). In relazione a quest'ultima, in particolare, la modifica allinea la responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati tributari alle disposizioni della direttiva per ciò che riguarda la competenza dell'EPPO in materia di imposta sul valore aggiunto vale a dire alla commissione del reato nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

L'articolo 6 reca infine la classica clausola di invarianza finanziaria; il provvedimento entrerà in vigore il 6 novembre 2022.