È ammissibile la notifica tramite PEC istituzionale non risultante dai pubblici elenchi?
28 Ottobre 2022
Il motivo più interessante da analizzare di tale pronuncia è proprio il terzo, che ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis, l. n. 53/1994, in relazione alle notifiche effettuate via PEC dagli enti convenuti, posto che le notifiche erano state effettuate mediante indirizzi di posta elettronica diversi da quelli contenuti nei pubblici registri.
Tale doglianza risulta inammissibile, in quanto la ricorrente non avrebbe mai fornito la prova contraria rispetto a quella acquisita dall'INPS, circa l'effettiva consegna delle notifiche telematiche presso la propria casella di posta elettronica.
Il Collegio ricorda, infatti, che in tema di notificazione a mezzo PEC «la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1194, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6-ter, d.lgs. n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» (Cass. n. 15979/2022).
(Fonte: dirittoegiustizia.it)
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