Quarantena da COVID e libertà personale: inammissibile la questione di legittimità costituzionale
25 Ottobre 2022
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. e), e 4, comma 6, d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella l. n. 35/2020, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, d.l. n. 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito a sua volta nella legge n. 74/2020, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Aosta.
La norma censurata disponeva, sostanzialmente, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al COVID-19, senza che tale provvedimento amministrativo fosse preceduto o seguito da alcuna forma di controllo giurisdizionale, neppure nelle forme del giudizio di convalida ex post dell'operato dell'autorità amministrativa.
Secondo il Tribunale di Aosta che ha sollevato la questione la quarantena sarebbe lesiva della libertà personale del malato, tutelata dall'art. 13 Cost., in assenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria o, quantomeno, di una convalida da parte di quest'ultima, con violazione della riserva di giurisdizione. In particolare, viene censurata l'assolutezza della quarantena che ostacolerebbe anche le fondamentali esigenze di vita.
Richiamando la sentenza n. 127/2022, la Consulta ricorda di aver già escluso la fondatezza del dubbio di legittimità prospettato « dopo avere escluso che avesse rilievo il sopravvenuto art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52. Con la pronuncia appena citata, si è osservato che «la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale», in quanto «non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia», e «non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto»». Posto che il giudice rimettente non ha addotto alcun ulteriore argomento utile in senso contrario e che risulta improprio il riferimento alle misure di cui agli artt. 380, 381 e 384 c.p.p., al trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza e al trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di ipotesi accomunate dall'uso della coercizione fisica, elemento assente invece nel caso della quarantena per i positivi al virus COVID-19, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione.
*Fonte: DirittoeGiustizia |