Ricorso del procuratore generale avverso la messa alla prova e concordato in appello
28 Ottobre 2022
Le questioni risolte dalle informazioni provvisorie n. 17 e 18 delle Sezioni Unite Penali riguardano la legittimazione del procuratore generale a ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza di messa alla prova e la possibilità di ricorrere ai giudici di legittimità, in caso di concordato in appello, per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato.
Messa alla prova e impugnazione del procuratore generale. Il procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova? È inoltre legittimato ad impugnare anche la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova? La risposta delle Sezioni Unite Penali, anticipata con l'informazione provvisoria n. 17 di ieri è in senso positivo: il procuratore generale può impugnare con ricorso per cassazione l'ordinanza di ammissione alla prova, ritualmente comunicatagli, per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. In caso di omessa comunicazione dell'ordinanza, il procuratore generale è legittimato ad impugnare anche quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. Precisano infine le sezioni unite che l'istituto dell'ammissione alla prova non trova applicazione con riguardo agli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001.
Concordato in appello. Risposta affermativa dalle Sezioni Unite Penali anche per la questione oggetto dell'informazione provvisoria n. 18: in caso di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è consentito proporre ricorso per cassazione al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. |