Il deposito telematico effettuato presso l'ufficio errato costituisce mera irregolarità?

Redazione scientifica
03 Novembre 2022

Il deposito dell'appello presso l'indirizzo telematico appartenente ad un altro ufficio (ufficio contenzioso anziché ufficio lavoro) non determina la nullità dell'atto di impugnazione ma una sua mera irregolarità sanabile.

La Cassazione è tornata a pronunciarsi a seguito di una declaratoria di inammissibilità dell'appello per errata individuazione del registro telematico cui indirizzare l'atto: nell'ambito di un procedimento in materia di lavoro, l'appello era stato iscritto al registro “contenzioso” della Corte d'Appello di Roma, invece che a quello “lavoro”.

L'appellante aveva ricevuto tre PEC con esito positivo nella data di iscrizione, 3 settembre 2018 e una quarta comunicazione il giorno successivo in cui il deposito veniva rifiutato perché si trattava di materia di lavoro.

Bisogna segnalare che il 3 settembre 2018 era il termine ultimo per il deposito dell'appello, per cui la parte si è trovata nell'impossibilità di correggere l'errore.

La Corte territoriale aveva, tuttavia, rilevato la perentorietà del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del deposito imputabile alla parte, da cui discendeva il diniego della rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.

La Corte di Cassazione, invece, ritiene fondato il ricorso, considerando sia l'assenza di qualsiasi previsione normativa che determina la nullità del deposito indirizzato all'ufficio sbagliato sia il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati e sia stata emessa la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della Giustizia. L'errore costituisce, quindi, una mera irregolarità, sanabile tramite la rimessione in termine della parte, a garanzia di un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti in giudizio.

Viene così disposto il rinvio per la regolarizzazione del deposito.

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