Il fallimento di una s.p.a. con unico azionista

Girolamo Lazoppina
03 Novembre 2022

Il fallimento della società per azioni non si estende all'unico azionista. La soluzione trova l'avallo di consolidati principi giurisprudenziali.

Il fallimento di una società per azioni si estende anche all'unico azionista?

Può accadere che una società per azioni sia composta da un solo socio, intestatario, totalmente e formalmente, di tutte le azioni. In questo caso, non mutando la disciplina generale sul funzionamento e l'organizzazione della s.p.a. che, conseguentemente, rimane responsabile delle obbligazioni sociali, la responsabilità (illimitata) dell'azionista unico si aggiunge in via sussidiaria a quella della società. Va da sé che i due patrimoni, dell'azionista unico e della società, siano formalmente e sostanzialmente separati e che si possa escutere il patrimonio del socio solo dopo avere escusso quello della società.

Ma cosa succederebbe nel caso in cui la società per azioni dovesse essere dichiarata fallita?

In sostanza: il fallimento travolgerebbe anche il socio unico, con il suo patrimonio che, ricordiamo, è nettamente distinto da quello sociale?

In effetti, il quesito si pone perché l'art. 147 l.fall. (confermato nella sostanza dall'art. 256 CCII) prevede che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.

Orbene, secondo la Corte di cassazione il fallimento della società per azioni non potrebbe estendersi all'azionista unico posto che l'applicabilità dell'art. 147 l.fall. , che consente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, è subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità illimitata (Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2010, n. 8964).

La norma non è dunque “estensibile ai soci occasionalmente responsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti specifici e storicamente delimitabili, come nel caso di socio unico di società per azioni, ai sensi dell'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 6/2003), disposizione di natura eccezionale ed impositiva, in capo all'unico azionista, di una responsabilità "lato sensu" fideiussoria "ex lege", ma solo in via temporanea” (Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2711).

Pertanto, affinché il fallimento della società si estenda al socio illimitatamente responsabile è necessario che la società sia strutturata in modo tale da prevedere, nella sua costituzione, soci a responsabilità illimitata, come avviene, per esempio, nelle società di persone, e non quando l'assunzione di responsabilità illimitata sia un'eventualità, non strutturale, di un dato tipo sociale come la società per azioni in cui normalmente ogni socio non risponde in modo illimitato per tutte le obbligazioni sociali, ma solo limitatamente alla propria quota.

In conclusione, dunque, appare corretto ritenere che il fallimento della s.p.a. non si estenda all'unico azionista. La risposta al quesito è la medesima anche alla luce del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art. 256, conferma nella sostanza il precetto dell'art. 147 L.F.

Riferimenti normativi - Art.147 l.fall.; Art. 256 CCII.

Riferimenti giurisprudenziali - Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2711; Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2010, n. 8964