Il principio della c.d. insolvenza “statica” vale anche in caso di affitto di azienda?

04 Novembre 2022

Il principio della c.d. insolvenza “statica” secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, è applicabile unicamente per le società in stato di scioglimento e liquidazione e non anche per le società che abbiano concesso in affitto l'azienda.

Il caso - Con ricorso ex art. 7 l. fall. il PM presso il Tribunale di Firenze, all'esito di una indagine penale per reati tributari, aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo nonché dei soci illimitatamente responsabili ed il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda. Proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la predetta sentenza da parte della società e dei soci illimitatamente responsabili, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato la proposta impugnazione, confermando la dichiarazione di fallimento dei reclamanti.

La sentenza è stata impugnata dalla società nonché dai soci illimitatamente responsabili con ricorso per cassazione; con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. fall. e 2484 c.c., sul rilievo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente disapplicato la nozione di insolvenza che, riferita alle società che non svolgono più attività, deve porre a confronto solo l'attivo liquidabile con il passivo, attivo che, nel caso in esame, sarebbe stato superiore al passivo. I ricorrenti ritenevano senz'altro applicabile il c.d. principio della insolvenza “statica” anche al caso de quo in quanto la società aveva sottoscritto un contratto di affitto di azienda, circostanza che dimostrava la volontà della società di non operare più attivamente nel mercato di riferimento, con la conseguenza che l'insolvenza rilevante doveva essere unicamente quella cd. statica e patrimoniale e non già quella economica e finanziaria.

La decisione della Corte di Cassazione - La Corte richiama e conferma in linea generale il principio della c.d. insolvenzastatica” secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Ritiene, tuttavia, che tale principio non possa trovare applicazione nel caso di specie in quanto valevole unicamente per le società in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, e non già anche per le società che abbiano concesso in affitto l'azienda. Per queste ultime vale invece il generale principio secondo cui lo stato di insolvenza deve essere desunto da quell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it