Sulla illegittimità della revoca dell'aggiudicazione

04 Novembre 2022

È illegittima la revoca dell'aggiudicazione di una gara e l'esclusione del concorrente dalla gara stessa sull'assunto della mancanza di certificazione dei prodotti non prevista dalla normativa di riferimento per i prodotti oggetto della fornitura.

Il caso. Il concorrente aggiudicatario di un appalto di fornitura, tra l'altro, di “toner e cartucce originali” subiva la revoca del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione, l'esclusione dalla procedura, nonché l'escussione della cauzione provvisoria a seguito dell'accertamento da parte della Stazione Appaltante di una mancanza di conformità ambientale del prodotto offerto alla norma UNI EN ISO 14025:2015 relativa al settore oggetto di gara.

Avverso tali atti proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, lamentando l'illegittimità del provvedimento espulsivo in merito al requisito ritenuto carente, attesa la mancanza di un obbligo di certificazione ISO 14025:2015 per la macrocategoria “carta” e “toner e cartucce originali”, prevista esclusivamente per la macrocategoria “toner e cartucce rigenerate”; nonché deducendo l'illegittima violazione della normativa in tema di criteri ambientali minimi.

La decisione. Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo assorbente della illegittimità del provvedimento espulsivo, stante l'insussistenza del requisito ritenuto carente, attesa l'inammissibilità della certificazione 14025:2015 per le macrocategorie “carta” e “toner e cartucce originali”.

E ciò sulla base del seguente ragionamento:

- la legge di gara non faceva nessun riferimento alla già menzionata alla conformità alla norma ISO 14025;

- in specie, nell' unica disposizione concernente la certificazione di conformità alla norma ISO 1425, si richiedeva la predetta certificazione, congiuntamente alla UNI EN ISO 14021:2015, per le sole cartucce rigenerate, nulla essendo disposto, invece, per le cartucce originali;

- la predetta conformità alla norma ISO 14025, è estranea ai CAM – criteri ambientali minimi – stabiliti dalla normativa di settore che si limitano a fare riferimento alla norma tecnica ISO 14024 e 1421 (rispettivamente il DM 17 ottobre 2019 e il D.M. 4 aprile 2013) esclusivamente per le cartucce rigenerate, nulla disponendo per le cartucce originali;

- il provvedimento impugnato fa riferimento a standard quantitativi non soddisfatti da alcun prodotto presente sul mercato, come emerso dagli interpelli effettuati dal concorrente escluso ad uno dei principali organismi a livello nazionale internazionale nel settore delle certificazioni ambientali (EPD International/ EPD Italy) e ad uno dei più importanti produttori di stampanti a livello mondiale (Hp);

- i soggetti interpellati hanno confermato l'inesistenza di prodotti certificati con ISO 14025, nel settore della carta da ufficio e toner originali, chiarendo come per questi ultimi la suddetta certificazione sia prevista per la sola parte hardware nel suo complesso (stampante e toner) ma non per il solo toner.

- di conseguenza, l'Amministrazione ha illegittimamente escluso il ricorrente sull'assunto di una mancanza di certificazione di prodotti non prevista dalla normativa di riferimento per i prodotti oggetto della fornitura.

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