Project financing e coinvolgimento ab origine dell'aggiudicatario nel procedimento sfociato nella revoca di dichiarazione di p.i.

Guglielmo Aldo Giuffrè
04 Novembre 2022

È illegittimo il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di un progetto qualora l'aggiudicatario della gara conseguente a una procedura di project financing non sia stato coinvolto ab origine - con apposita comunicazione di avvio - nella fase procedimentale sfociata poi nella revoca.

La questione. A seguito dell'aggiudicazione di una procedura di project financing finalizzata all'affidamento della concessione per la realizzazione di un ampliamento cimiteriale e la gestione dei relativi servizi e della successiva revoca dell'intera procedura da parte dell'Amministrazione, l'aggiudicataria proponeva ricorso lamentando il vizio del suo mancato coinvolgimento nella fase procedimentale sfociata nella revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di ampliamento cimiteriale.

La decisione. Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che la posizione giuridica dell'aggiudicataria avesse assunto, con l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della concessione per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero e la gestione dei relativi servizi, una qualificazione e consistenza tanto marcate da ergerlo a interlocutore naturale e contraddittore necessario di ogni determinazione amministrativa suscettibile di incidere sul suo status.

Seppure infatti non possa dirsi esclusa la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la scelta a suo tempo fatta, l'attività di rivalutazione necessita di essere svolta - afferma il TAR - secondo le regole stabilite negli artt. 7 ss. della l. n. 241/1990, nel contraddittorio con l'aggiudicatario, allo scopo di acquisire e di valutare i suoi contributi e di orientare l'esercizio dei poteri discrezionali verso una soluzione che componga nel modo più equilibrato e proporzionato i vari interessi contrastanti emergenti alla luce dell'interesse pubblico prevalente.

Tantopiù qualora la necessità di coinvolgere l'aggiudicatario nel procedimento che avrebbe portato alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse emerga in tutta la sua evidenza in considerazione delle implicazioni che tale revoca avrebbe dispiegato, a valle, sugli atti della precedente gara (presupponente la suddetta dichiarazione di pubblico interesse), che era culminata nell'aggiudicazione alla ricorrente.

La mancata partecipazione dell'aggiudicatario al procedimento “a monte” finisce infatti anche per privarlo della possibilità di esercitare in modo effettivo e utile il contraddittorio nel procedimento “a valle”, avente ad oggetto il ritiro degli atti di gara e dell'aggiudicazione. Sicché emerge con evidenza l'inidoneità della comunicazione di avvio del procedimento inviata per la sola revoca del procedimento “a valle”, a revoca della manifestazione d'interesse ormai adottata senza contraddittorio, ad assolvere alle finalità partecipative sostanziali stabilite dall'art. 7 l. n. 241/1990.