Composizione negoziata della crisi e limiti all’adozione di misure protettive

La Redazione
07 Novembre 2022

L'ordinanza del Tribunale di Trento nell'ambito di un procedimento relativo alle misure protettive e cautelari ai sensi dell'art. 19 CCII.

Il Tribunale di Trento, nell'ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi nel quale la parte debitrice proponeva istanza ai sensi dell'art. 19 CCII, ha confermato in parte le misure protettive richieste, disponendo nei confronti di determinati creditori il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice e sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa nonchè il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la debitrice.

Ha ritenuto il tribunale che non siano concedibili le misure protettive volte a:

a) inibire la possibilità di proporre ricorsi per ingiunzione di pagamento;

b) conseguire l'inibizione dell'iscrizione a ruolo dei debiti tributari;

c) ottenere l'inibizione di qualsivoglia forma di pagamento di somme di denaro;

d) disporre il divieto di proporre domande di liquidazione giudiziale.

Inoltre, riguardo al mancato pagamento delle rate di un contratto di leasing immobiliare maturate prima della pubblicazione dell'istanza di applicazione della misure protettive, il tribunale ha ritenuto che la debitrice fosse già protetta dall'art. 18, comma 5, CCII, e che non potesse accogliersi la richiesta di sospensione del pagamento delle rate successive.