Ricorso per cassazione: domicilio fisico e digitale sono equiparati ai fini della notifica?
07 Novembre 2022
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'equiparazione del domicilio fisico e digitale, in rapporto alla tempestività della notifica alla controparte.
Nel corso del precedente giudizio di appello, il difensore della ricorrente aveva eletto domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale adita, ma aveva precisato di voler ricevere le sole future “comunicazioni” presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ovvero, nei casi previsti dalla legge, tramite fax.
La sentenza della Corte d'appello di Bologna era stata depositata in data 28 agosto 2016 e notificata alla controparte nel domicilio fisico eletto presso la Corte d'appello tramite spedizione in data 7 settembre 2016 e successivo perfezionamento in data 8 settembre 2016, come provato dalla relativa cartolina di ricevimento.
In seguito, il ricorso è stato notificato alla controparte anche tramite modalità telematica (ai sensi dell'art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53) in data 28 febbraio 2017.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 325, comma 2 e 326 comma 1, c.p.c. la notifica a controparte della sentenza impugnata per cassazione deve avvenire nel termine breve di 60 giorni dal deposito della sentenza.
Al di là della validità o meno della richiesta di ricevere tramite PEC le sole “comunicazioni”, l'elezione del domicilio digitale non comporta il venir meno della validità delle notifiche effettuate presso il domicilio fisico, per cui ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso in cassazione, è pienamente valida la notifica effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che il destinatario abbia eletto quale domicilio fisico, in associazione al domicilio digitale.
La scelta di notificare presso il domicilio fisico o digitale resta, dunque, una mera facoltà di parte, con piena identità degli effetti. |