Avvocati e Psicologi campani firmano le linee di indirizzo per la CTU nei procedimenti in materia di famiglia e minori
08 Novembre 2022
Al fine di rispondere alla necessità di fissare linee di indirizzo per l'espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate che, nell'ambito della cornice giuridica fissata dalle norme sovranazionali e dalle leggi interne processuali e sostanziali, contribuiscano a elaborare buone prassi di natura metodologica e deontologica, l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania ha predisposto delle linee di indirizzo, sottoscritte dal Tribunale Ordinario di Napoli, dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, dalla Procura della Repubblica presso il TPM di Napoli, dal COA e dall'Ordine dei Medici di Napoli. Le finalità perseguite dal documento sono quelle di «rispondere adeguatamente al quesito del giudice, rispettare il contraddittorio, promuovere forme di opportuna interlocuzione tra il consulente e il giudice nel corso delle operazioni, redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali, tener conto della normativa sulla privacy, rispettare la dignità ed i diritti delle persone esaminate e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore». Le linee guida si occupano dei diversi momenti del procedimento, a partire dalla nomina del consulente e dal conferimento dell'incarico per il quale è richiesto il possesso di «speciale competenza, che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina». Viene ricordato poi che la funzione del CTU non è trasformativa o risolutiva della crisi, «benchè possa contribuire naturalmente ad una elaborazione delle dinamiche familiari connesse ad essa nel corso del suo svolgimento» e che il quesito di indagine deve essere chiaro e dettagliato, in modo da consentire il corretto e proficuo svolgimento delle operazioni peritali. Il giudice, al momento del conferimento dell'incarico al CTU, «al fine di preservare un setting adeguato per gli adulti e soprattutto per i minori», chiede ai difensori la loro disponibilità a non partecipare alle operazioni peritali, salvo che il CTU richieda la loro presenza. Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a consolle. Le linee guida spiegano poi come deve essere redatto il verbale delle operazioni peritali, precisano la possibilità di svolgere tali operazioni da remoto e illustrano le modalità di svolgimento dell'esame peritale di aduli e minori. Per i casi di violenza domestica, l'ambito di indagine del CTU sarà ampliato al fine di ricostruire la storia della coppia e l'evoluzione della vicenda separativa, accertare la situazione di eventuale pregiudizio per i minori e verificare le complessive capacità genitoriali delle parti. La relazione peritale deve essere sintetica, chiara e coerente, articolata in parti o sezioni indicate nell'indice iniziale. Dovrà inoltre riportare in allegato le osservazioni critiche dei CTP e le risposte del CTU, le documentazioni acquisite e i supporti contenenti le registrazioni dei colloqui. Le linee guida si occupano infine della conclusione dell'incarico, dopo la quale il CTU e gli ausiliari si devono astenere dall'assumere privatamente incarichi a favore delle parti e/o dei minori coinvolti. La liquidazione dei compensi del CTU viene effettuata, vista l'analogia, ai sensi dell'art. 24, dm 30/5/2002, moltiplicando i compensi indicati per tutti i soggetti esaminati. Infine, l'appendice dedicata all'ascolto del minore da parte dell'A.G. precisa che, in caso di minore ultradodicenne, il giudice deve provvedere all'ascolto «in ogni tipologia di procedimento, allorchè sia in discussione il regime di affido, la sua collocazione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario, l'eventuale adozione di provvedimenti de potestate, ed ogni altra questione per la quale è suo diritto esprimere la sua volontà in ambito giudiziario, e comunque in ogni altro caso in cui la legge lo preveda». Il minore infradodicenne invece può essere ascoltato solo se «lo stesso sia capace di discernimento e laddove ricorrano seri motivi per procedere a tale attività». I fratelli vengono ascoltati separatamente, «salva l'opportunità di riascoltarli insieme, all'esito del loro ascolto individuale». L'audizione davanti al Giudice deve svolgersi con le migliori garanzie di tutela del minore, della sua serenità e della sua libertà di opinione, in orari che possano garantire riservatezza, puntualità e una congrua disponibilità di tempo. |