Allontanamento del minore: prime applicazioni
08 Novembre 2022
Il tribunale di Caltanissetta ha avuto modo di pronunciarsi sull' adozione dei provvedimenti ex art. 403 c.c. L'art. 403 c.c. fa anzitutto menzione dell'abbandono morale, da individuarsi nella mancanza di quella carica affettiva indispensabile per una sana ed equilibrata crescita fisica e psicologica del minore; la disposizione in oggetto giustifica poi il provvedimento di allontanamento del minore anche nel caso di abbandono materiale, da ravvisarsi nella carenza di quel minimo di cura del minore tale da determinare la grave violazione del diritto del figlio al mantenimento, all'istruzione e all'educazione a lui riconosciuti dall'art. 315-bis c.c. La norma pone su un piano di alternativa l'assenza di assistenza morale e di assistenza materiale, a differenza di quanto previsto dalla l. 4 maggio 1983 n. 184 che esclude l'abbandono del minore in mancanza di assistenza materiale purché vi sia l'assistenza morale del minore; al riguardo va detto che mentre la declaratoria dello stato di abbandono del minore conduce alla rescissione del legame dello stesso con la famiglia di origine, dando poi luogo all'adozione, l'art. 403 c.c. ha la finalità quella di assicurare il collocamento del minore, anche unitamente al genitore qualora ve ne siano le condizioni, in un luogo tutelante. Ulteriore presupposto per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 403 c.c. è il rischio che il minore si trovi esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi sia emergenza di provvedere: tale clausola residuale riguarda i delicati casi in cui il minore risulta esposto ad un rischio psicologico o fisico a causa di un ambiente familiare malsano.
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