Domanda di decadenza di un marchio per mancato uso effettivo e onere della prova

La Redazione
11 Marzo 2022

Colui che propone la domanda di decadenza di un marchio può limitarsi a dedurre il mancato uso effettivo del marchio, non essendo tenuto a fornire alcuna prova a sostegno della propria affermazione.

In tema di decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo ai sensi dell'art. 19 della Direttiva (UE) 2015/2436, la Corte di giustizia, ponendosi nel solco delle decisioni Ferrari (cause riunite C‑720/18 e C‑721/18) e Centrotherm (causa C‑610/11 P), conferma che l'onere di provare l'uso effettivo del marchio grava interamente sul titolare del marchio stesso.

Colui che propone la domanda di decadenza può invece limitarsi a dedurre il mancato uso effettivo del marchio, non essendo tenuto a fornire alcuna prova a sostegno della propria affermazione.