La Corte di giustizia si pronuncia sulla domanda di protezione internazionale presentata da un minore

La Redazione
02 Agosto 2022

Per la CGUE l'art. 20, par. 3, del reg. (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentino domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale minore è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro. Inoltre, l'art. 33, par. 2, lett. a), della dir. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro.

La Corte di giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Child of refugees, born outside the host State), C-720/20, ha dichiarato che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che:

esso non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentino domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale minore è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Inoltre, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro.