La Corte di giustizia si pronuncia sulla domanda di protezione internazionale presentata da un minore
02 Agosto 2022
La Corte di giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Child of refugees, born outside the host State), C-720/20, ha dichiarato che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che:
esso non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentino domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale minore è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro.
Inoltre, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che:
esso non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro. |