La sospensione a causa del Covid-19 della decisione di trasferimento di un richiedente asilo non comporta l’interruzione del termine di 6 mesi

La Redazione
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23 Settembre 2022

La sospensione, a causa della pandemia di Covid-19, dell'attuazione di una decisione di trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente non comporta l'interruzione del termine di trasferimento di sei mesi. Una volta scaduto tale termine, è lo Stato membro richiedente a divenire competente per l'esame della domanda di asilo.

Nel corso del 2019, LE, MA e PB hanno presentato domande di asilo in Germania. Tuttavia, LE aveva precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in Italia e MA e PB erano entrati irregolarmente nel territorio di quest'ultimo Stato membro, in cui erano stati registrati come richiedenti protezione internazionale.Di conseguenza, l'autorità tedesca competente ha chiesto alle autorità italiane di riprendere in carico LE e di prendere in carico MA e PB sulla base del regolamento Dublino III. Successivamente, tale autorità ha dichiarato irricevibili le domande di asilo degli interessati e ha disposto il loro allontamento verso l'Italia.

Nel febbraio 2020, le autorità italiane hanno informato le autorità tedesche che, a causa della pandemia di Covid-19, i trasferimenti verso e dall'Italia, in applicazione del regolamento Dublino III, non avrebbero più avuto luogo. Con decisioni adottate nel marzo e nell'aprile 2020, l'autorità tedesca competente ha sospeso, fino a nuova comunicazione, l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento degli interessati in applicazione, segnatamente, di detto regolamento con la motivazione che, in considerazione dell'evoluzione della pandemia di Covid-19, l'esecuzione di tali trasferimenti non era possibile.

Con sentenze pronunciate nel giugno e nell'agosto 2020, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania) ha annullato le decisioni con le quali l'autorità aveva dichiarato irricevibili le domande di asilo degli interessati e disposto il loro allontanamento. Tale organo giurisdizionale ha constatato che, anche supponendo che l'Italia fosse stata competente per l'esame delle domande di asilo degli interessati, tale competenza era stata trasferita alla Germania a causa della scadenza del termine di trasferimento previsto dal regolamento Dublino III, dal momento che detto termine non era stato interrotto dalle decisioni di sospensione summenzionate.

Il giudice del rinvio, investito di un ricorso per cassazione (Revision) avverso tali sentenze, nutre dubbi sulla questione se le decisioni di sospendere l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti degli interessati possano comportare l'interruzione del termine di trasferimento.

La Corte dichiara che il termine di trasferimento previsto dal regolamento Dublino III non è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano, fondandosi su tale regolamento, una decisione revocabile di sospensione dell'attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia di Covid-19.

Giudizio della Corte.

Al riguardo, la Corte precisa anzitutto che, quando l'effetto sospensivo del ricorso avverso una decisione di trasferimento è stato concesso da una decisione adottata dalle autorità competenti alle condizioni previste dal regolamento Dublino III, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, sicché l'attuazione della decisione di trasferimento deve intervenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva su detto ricorso. Una simile soluzione presuppone tuttavia che la decisione di sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento sia stata adottata da detta autorità nei limiti dell'ambito di applicazione della disposizione che prevede un siffatto effetto sospensivo.

Per quanto riguarda tale ambito di applicazione, la Corte evidenzia, da un lato, che l'applicazione di detta disposizione è strettamente connessa alla presentazione, da parte della persona interessata, di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, poiché la sospensione pronunciata da dette autorità deve intervenire «in attesa dell'esito del ricorso».

Dall'altro lato, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce detta disposizione, quest'ultima fa parte della sezione intitolata «Garanzie procedurali». Inoltre, la suddetta disposizione si colloca in un articolo intitolato «Mezzi di impugnazione» e si trova dopo un paragrafo dedicato all'effetto sospensivo del ricorso avverso la decisione di trasferimento, paragrafo che essa completa autorizzando gli Stati membri a consentire alle autorità competenti di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in casi in cui la sua sospensione conseguente alla proposizione di un ricorso non risulti né ope legis né da una decisione giurisdizionale.

Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento Dublino III, il termine di trasferimento di sei mesi fissato da tale regolamento mira a garantire che l'interessato sia effettivamente trasferito il più rapidamente possibile verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale. Orbene, in considerazione dell'effetto interruttivo che la sospensione dell'attuazione di una decisione di trasferimento produce sul termine di trasferimento, interpretare la disposizione interessata nel senso che autorizza gli Stati membri a permettere alle autorità competenti di sospendere l'attuazione delle decisioni di trasferimento per un motivo privo di collegamento diretto con la tutela giurisdizionale della persona interessata rischierebbe di rendere inefficace il termine di trasferimento, di alterare la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri derivante dal regolamento Dublino III e di prolungare di molto il trattamento delle domande di protezione internazionale.

La Corte, quindi, ritiene che una sospensione dell'attuazione di una decisione di trasferimento possa essere disposta dalle autorità competenti, nell'ambito definito a tal fine del regolamento Dublino III, solo qualora le circostanze relative a siffatta attuazione implichino che detta persona debba, al fine di garantire la sua tutela giurisdizionale effettiva, essere autorizzata a rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato detta decisione fino all'adozione di una decisione definitiva su tale ricorso. Pertanto, una decisione revocabile di sospensione dell'attuazione di una decisione di trasferimento per il motivo che tale esecuzione è materialmente impossibile non può essere considerata rientrante in tale ambito. La circostanza che l'impossibilità materiale di procedere all'attuazione di una decisione di trasferimento possa, in forza del diritto nazionale dello Stato membro interessato, comportare l'illegittimità di tale decisione non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Da un lato, infatti, la revocabilità di una decisione di sospensione dell'attuazione di una decisione di trasferimento esclude che si possa ritenere che tale sospensione sia stata disposta in attesa dell'esito del ricorso contro la decisione di trasferimento e allo scopo di garantire la tutela giurisdizionale della persona interessata, poiché non si può escludere che prima dell'esito di detto ricorso intervenga una revoca della sospensione summenzionata. Dall'altro lato, da varie disposizioni del regolamento Dublino III si evince che il legislatore dell'Unione non ha ritenuto che l'impossibilità materiale di procedere all'attuazione della decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l'interruzione o la sospensione del termine di trasferimento.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile