Divulgazione di "prove rilevanti" mediante creazione, classificazione e aggregazione di documenti e principio di proporzionalità

La Redazione
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10 Novembre 2022

La divulgazione di «prove rilevanti», ai sensi del diritto dell'Unione, ricomprende i documenti che una parte può dover creare mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.In applicazione del principio di proporzionalità, i giudici nazionali devono tuttavia tenere conto dell'adeguatezza o meno del carico di lavoro e del costo che tale ricostituzione di documenti può generare.

La direttiva 2014/1041 mira a facilitare l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione da parte della sfera privata, attraverso, in particolare, regole relative alla divulgazione delle prove dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nell'ambito delle controversie relative al risarcimento dei danni subiti in ragione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell'Unione.

Il 19 luglio 2016, la Commissione ha constatato2 che quindici produttori internazionali di autocarri avevano partecipato a infrazioni al diritto della concorrenza avendo concluso, tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi sui prezzi e aumenti di prezzi.

Alcune persone che avevano acquistato autocarri rientranti nell'ambito di tale decisione hanno chiesto al Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona l'accesso agli elementi di prova detenuti dai fabbricanti al fine di quantificare l'artificioso aumento dei prezzi risultante da tali infrazioni, in particolare effettuando il confronto dei prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo dell'intesa.

I fabbricanti di autocarri hanno fatto valere che tale divulgazione delle prove andava oltre la mera ricerca e selezione di documenti già esistenti o la mera messa a disposizione dei dati di cui trattasi. Si tratterebbe, a loro parere, di raccogliere in un nuovo documento vuoto, su un supporto digitale o di altro tipo, le informazioni, le conoscenze o i dati in possesso della parte alla quale è rivolta la domanda di divulgazione di prove, il che comporterebbe un onere eccesivo a loro carico e sarebbe contrario al principio di proporzionalità.

In tale contesto, il Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona chiede alla Corte se, conformemente alla direttiva 2014/104 3 , la divulgazione di prove rilevanti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo riguardi solo i documenti in loro possesso già esistenti o anche quelli che la parte destinataria della richiesta di divulgazione di prove dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.

Con la sua sentenza in data odierna la Corte dichiara che la divulgazione delle «prove rilevanti» comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, fatto salvo il rispetto dell'obbligo per i giudici nazionali aditi di limitare la richiesta di divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.

La Corte effettua un'interpretazione della norma di cui trattasi. Innanzitutto, il termine «prove» di cui alla direttiva suddetta riguarda «tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate». Ne consegue che le prove di cui trattasi non corrispondono necessariamente a «documenti» preesistenti.

Riferendosi, poi, alle prove «nel controllo» del convenuto o di un terzo, il legislatore dell'Unione si limita a una constatazione di fatto, ovvero quella dell'asimmetria informativa tra il convenuto o il terzo, da un lato, e l'attore dall'altro, dal quale esige solo prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti, alla luce dei pochi elementi di cui detto attore dispone generalmente al momento della proposizione di un ricorso per risarcimento danni.

La Corte osserva che il legislatore dell'Unione, adottando la direttiva 2014/104, è partito dalla constatazione che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica non era sufficiente a garantire il pieno rispetto del diritto della concorrenza e che occorreva agevolare la possibilità. per la sfera privata, di concorrere al conseguimento di tale obiettivo.

La Corte precisa che era, quindi, necessario predisporre strumenti idonei a rimediare all'asimmetria informativa tra le parti, poiché, per definizione, l'autore dell'infrazione sa ciò che gli è stato contestato e conosce le prove che possono essere servite a dimostrare la sua partecipazione ad un comportamento anticoncorrenziale, contrariamente alla vittima del danno causato da un tale comportamento.

A tale proposito, il fatto che alla parte attrice siano forniti soltanto documenti grezzi preesistenti, eventualmente molto numerosi, corrisponderebbe solo imperfettamente alla sua richiesta. Inoltre, escludere la facoltà di chiedere la divulgazione di documenti ex novo renderebbe più difficile l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione da parte della sfera privata, il che sarebbe contrario all'obiettivo della direttiva 2014/104 sopra ricordato.

Infine, la Corte aggiunge che il legislatore dell'Unione ha instaurato un meccanismo di bilanciamento degli interessi in gioco, sotto lo stretto controllo dei giudici nazionali aditi. Spetta a tali giudici valutare se la richiesta di divulgazione di prove realizzata ex novo sulla base di elementi di prova preesistenti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo rischi, tenuto conto, ad esempio, del suo carattere eccessivo o troppo generico, di far gravare un onere sproporzionato sulla parte convenuta o sul terzo interessato, indipendentemente dal fatto che si tratti del costo o del carico di lavoro che tale domanda genererebbe.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.