L'incidenza della problematica dell'aumento dei prezzi sulle procedure di gara

Giusj Simone
11 Novembre 2022

La problematica dell'aumento dei prezzi è sicuramente all'attenzione del Governo che ha emanato specifici provvedimenti tra cui il DL 50 del 17.05.2022 (GU 114 del 17.05.2022) che, all'articolo 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, prevede specifiche misure per “compensare” l'incremento dei costi delle materie prime, dell'energia e dei trasporti per scongiurare il blocco delle procedure di gara (peraltro già limitato dall'art. 4 del DL 76/2020) e la sospensione dei lavori in corso. La portata di ampio respiro degli interventi governativi in materia prova che la problematica non può di certo essere affrontata dalla singola stazione appaltante.

Il caso. Nel caso di specieil TAR capitolino è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della procedura di gara – di cui viene chiesto l'annullamento, con il susseguente interesse strumentale alla riedizione della gara medesima – indetta da Autorità di Sistema Portuale per l'affidamento dei lavori previsti nell'ambito di intervento individuato tra le infrastrutture e gli interventi prioritari per lo sviluppo del Paese nel DEF 2018 e riconfermato tra gli “Interventi prioritari porti” nell'allegato al DEF degli anni successivi.

La parti ricorrenti lamentano, inter alia, la non aderenza della base d'asta al dato reale in violazione e falsa applicazione dell'obbligo sancito dall'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 che, interpretato in senso sostanziale, in ossequio ai principi di cui all'art. 30 del medesimo D.lgs., nonché dei principi fondamentali anche di rango costituzionale ed europeo ad esso sottesi, avrebbe invero dovuto imporre alla Committente, in fase di validazione del progetto, ad un'ulteriore verifica degli elaborati progettuali prima dell'avvio della gara, accertandone la regolarità anche sotto i profili della “coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti” e della “adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati” (26, co. 4, lett. b e lett. h) e, se del caso, aggiornarli.

La sentenza. L'adito TAR, in applicazione dell'oramai consolidato principio secondo cui "ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali” (cfr., tra le tante Consiglio di Stato, Se. V, 27 maggio 2022, n. 4279), ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva di una delle ricorrenti, nonché di difetto di interesse in capo alle altre, sollevate all'Autorità di Sistema Portuale, stante l'infondatezza del ricorso nel merito.

A ben vedere, rileva il TAR, la Committente ha correttamente bilanciato il principio della libera concorrenza, invocato delle ricorrenti, con i principi ugualmente applicabili di economicità, efficacia e tempestività, oltre che di correttezza. Dalla documentazioni in atti, difatti, emerge un incremento del 29,48% della base d'asta originaria apportato dalla Committente in ragione dei rilevanti scostamenti di alcune voci di prezzo tra il prezziario utilizzato alla data di approvazione del progetto esecutivo (2020) rispetto a quello vigente alla data di validazione del progetto medesimo (2022), evitando così di dover procrastinare l'avvio dell'esecuzione dei lavori e rischiare la perdita dei relativi finanziamenti.

A ciò aggiungasi che l'appalto è a corpo, consentendo il riequilibrio e la compensazione nell'economia finanziaria complessiva dell'appalto di eventuali voci di prezzo che abbiano subito particolari incrementi dovuti alla congiuntura economica globale in atto, e che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l'elemento “prezzo” rispetto ai criteri di valutazione della gara ha un peso pari a 25 punti sui 100 complessivi, mentre 75 punti sono assegnati sulla base dell'offerta tecnica. Ne consegue che l'elemento prezzo, quantunque rilevante, non risulta dirimente poiché la gara non è al massimo ribasso. A fortiori, si consideri che ove davvero la sottostima denunciata dai ricorrenti si fosse attestata intorno al 27%, verosimilmente non sarebbero state presentate 2 offerte da parte di operatori del settore, ma la gara sarebbe andata deserta.

La Committente, infine, ha espressamente inserito la clausola di revisione prezzi unitamente al meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione, come prescritto dall'articolo 29 del D.L. 27.1.2022, n. 4, c.d. Decreto Sostegni – Ter (convertito dalla L. 20.5.2022, n. 51), i cui commi da 2 a 6 recano disposizioni rigorose intese alla definizione delle modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi unitamente a quelle relative alla procedura per la verifica ed il riconoscimento della compensazione da parte della stazione appaltante.

In chiave più generale, il TAR, in adesione alla notazione conclusiva svolta dalla Committente, rileva che la portata di ampio respiro degli interventi governativi per far fronte alla problematica dell'aumento dei prezzi dimostra che la problematica medesima non possa di certo essere affrontata dalla singola stazione appaltante. In conclusione, pertanto, il ricorso viene respinto poiché infondato.

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