Ricorso collettivo: requisiti per la validità della proposizione e differenza con gli atti plurimi

Redazione Scientifica
14 Novembre 2022

Il T.a.r. Lazio evidenzia i requisiti, sostanziali e processuali, per la proposizione di un ricorso collettivo delineando, al contempo, la differenza con gli atti plurimi.

La sentenza in commento è originata dalla proposizione di un ricorso collettivo verso un unico provvedimento adottato dall'amministrazione a conclusione di diversi procedimenti amministrativi attivati dai singoli ricorrenti per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all'estero.

Il Collegio, nel dichiarare inammissibile il ricorso per carenza dei presupposti per la sua formulazione in forma collettiva, delinea i requisiti necessari per la valida proposizione di un gravame soggettivamente cumulato.

La proponibilità di un ricorso collettivo soggiace al rispetto di due requisiti: il primo, di carattere positivo, consistente nella necessaria identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti che devono essere considerati alla stregua di un'unica parte processuale, ancorché soggettivamente complessa; il secondo, di carattere negativo, è rappresentato dalla necessaria assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra gli stessi ricorrenti, che potrebbe derivare dall'esperimento di un'azione giudiziaria congiunta.

Inoltre, è necessario che il provvedimento sia in grado di ledere non individualmente ma collettivamente la sfera giuridica dei ricorrenti, legittimando, in tal modo, la reazione congiunta in sede giurisdizionale.

Il ricorso, allora, deve contenere le stesse censure e gli atti gravati devono avere lo stesso contenuto, ma soprattutto il ricorso collettivo deve avere ad oggetto gli stessi atti, “comuni” a tutti i ricorrenti, in quanto lesivi delle medesime posizioni di interesse legittimo.

Diversamente, come nella fattispecie in esame, l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti non sussiste allorquando siano impugnati, cumulativamente, plurimi provvedimenti individuali per l'annullamento di atti diversi e non riconducibili, in via unitaria, all'intera parte processuale. Le determinazioni di rigetto impugnate, invero, sono sussumibili nel genus dei provvedimenti plurimi ad effetto scindibile, distinti e diversi dai provvedimenti collettivi.

Infatti, gli effetti dell'atto collettivo sono inscindibili nei confronti dei destinatari, mentre l'atto plurimo, nonostante la veste unitaria dal punto di vista formale, risulta scindibile in distinte determinazioni, autonomamente lesive delle posizioni di ciascun destinatario, che si pongono a conclusione di ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi, indipendenti tra loro, attivati su istanza di parte da ciascuno dei ricorrenti.

Ogni destinatario, in altri termini, subisce un effetto lesivo che, per quanto omogeneo, affine o, addirittura identico, a quello subito dagli altri soggetti coinvolti, è comunque autonomo e distinto sul piano sostanziale.

La scindibilità degli effetti dell'atto plurimo nei confronti dei singoli destinatari, a differenza di quanto accade con l'atto collettivo, trova conferma negli effetti prodotti dalla sentenza di annullamento adottata dal g.a., posto che solo in caso di atto collettivo (es.: graduatoria di un concorso pubblico) l'effetto demolitorio riguarderà tutti i destinatari (con conseguente necessità di estensione del contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell'art. 49 c.p.a.), mentre, in caso di atto plurimo, la caducazione del provvedimento avrà efficacia esclusivamente nei confronti dei soggetti che abbiano vittoriosamente esperito l'azione giurisdizionale, restando pienamente valido ed efficace per i restanti soggetti, in ossequio alla regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato.