Le misure protettive e lo stay semiautomatico nel concordato in bianco del Codice della Crisi

Fabio Cesare
14 Novembre 2022

Con la pronuncia in commento, Il Tribunale di Roma interviene per la prima volta sul ricorso prenotativo disciplinato nel CCII, prendendo posizione sul funzionamento del blocco delle azioni esecutive e sul termine per il deposito del piano o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Massima

Se il debitore ne ha fatto richiesta nel ricorso prenotativo, deve essere accolta la domanda di conferma delle misure protettive con il blocco delle azioni esecutive erga omnes, una volta fissato il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti senza bisogno della notifica ai creditori.


Introduzione

Il Tribunale di Roma interviene per la prima volta sul ricorso prenotativo disciplinato nel codice della crisi, prendendo posizione sul funzionamento del blocco delle azioni esecutive e sul termine per il deposito del piano ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti precedentemente disposto. Il concordato in bianco è un “falso amico” del precedente concordato disciplinato dall'archiviata legge fallimentare ed occorre pertanto prenderne atto per tratteggiarne le prime differenze che si stagliano rispetto alle scelte di continuità con l'ultima versione del RD 267/1942.


Il caso e la questione giuridica

Nel provvedimento in commento, il ricorrente aveva depositato il 18 luglio 2022 domanda prenotativa ex artt. 40-44 CCII richiedendo espressamente lo stay e riservandosi di depositare il piano attestato o l'accordo di ristrutturazione nel termine che veniva richiesto e disposto dal Tribunale.

Il ricorso veniva depositato per avversare una istanza di fallimento precedente, verosimilmente nel vigore delle precedente disciplina, posto che il codice della crisi è entrato in vigore pochi giorni prima, il 15 luglio 2022, e la prefallimentare deve dunque presumersi instaurata prima.

Il Tribunale ha evidentemente ritenuto di non riunire il procedimento per la dichiarazione di fallimento con quello per la regolazione della crisi, che deve considerarsi pregiudiziale per espressa precisione dell'art. 7 CCII, e ha ritenuto applicabile la nuova disciplina (contra Trib. Udine 21 luglio 2022).

L'art. 390 CCII impone infatti una simile soluzione per la precedente scelta di applicare il procedimento unitario nel provvedimento concessivo nel termine di centoventi giorni per il deposito del piano o degli accordi.

Il Tribunale romano ha confermato fuori udienza la misura protettiva del blocco delle azioni esecutive per il c.d. periodo bianco ricordando che il termine massimo dell'inibizione complessiva è di dodici mesi.

Osservazioni: il termine, le misure semiautomatiche e la conferma

La nuova fisionomia della prenotazione con riserva dei deposito del piano o degli accordi necessita di una espressa richiesta del blocco delle iniziative esecutive, senza la quale esse non operano, nel solco della Direttiva Insolvency che ha imposto un meccanismo ora semiautomatico.

La domanda di accesso è soggetta al procedimento unitario ed è disciplinata dagli art. 39 CCII che elenca il corredo documentale da allegare al ricorso nonché dall'art. 40 CCII che invece indica il contenuto dell'atto e gli effetti del deposito.

Sotto il profilo documentale, la riforma ha risolto parzialmente il problema del deposito dei bilanci non ancora approvati dall'assemblea: è sufficiente depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, anche non approvati dall'assemblea soci, ovvero le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP per le società non soggette all'obbligo di deposito.

Inoltre, l'art. 120 bis CCII, erede del precedente art. 152 L.Fall., chiarisce che la determina dell'amministratore deve ancora risultare dal verbale notarile che annunci l'intenzione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi, ma ciò vale solo per la proposta o per l'accordo definitivi, e non è necessario per l'accesso alla procedura prenotativa.

Ciò si deduce dal dato letterale della disposizione, che richiama la necessità del rogito notarile solo per la proposta e non per il ricorso in bianco.

La domanda prenotativa è regolata dall'art. 44 CCII che permette di richiedere un termine al Tribunale compreso tra (soli) trenta e sessanta giorni, prorogabili in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione giudiziale per il deposito del piano o degli accordi.

La richiesta delle misure protettive opera di diritto con la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso, ma esse devono essere successivamente confermate dal Tribunale a norma dell'art. 54 CCII, senza fissazione dell'udienza, e senza notifica ai creditori, che si hanno per notiziati in virtù della pubblicità dichiarativa ex art. 2193 comma 2 c.c.

Il giudice deve provvedere entro trenta giorni dalla pubblicazione (art. 55, comma 3, CCII), altrimenti la misure decadono.

Sul tema valgono le medesime considerazioni svolte circa la perenzione delle misure protettive non seguite dalla fissazione dell'udienza entro il termine di dieci giorni a norma dell'art. 19 c. 3 ult. periodo CCII: non è coerente con i principi del giusto processo una decadenza che dipenda dall'attività del giudice, che evidentemente esula dalla sfera di controllo del ricorrente.

Nell'ipotesi decadenziale che ci occupa, le misure protettive possono essere riproposte, come del resto espressamente previsto anche nella composizione negoziata all'art. 19 comma 3 ult. periodo CCII.

Il provvedimento di conferma è poi reclamabile con i mezzi del procedimento cautelare unitario a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. e si deve desumere che il provvedimento possa essere anche oggetto di revoca e modifica a norma dell'art. 55 comma 5 CCII ove sopravvengano circostanze che impongano una diversa valutazione, eventualmente segnalate dal commissario la cui nomina è oggi obbligatoria anche nel preaccordo se vi siano istanze di liquidazione giudiziale pendenti o se la nomina sia opportuna nell'interesse delle parti (e non della massa dei creditori, sembrerebbe desumersi).



Il rigetto delle protettive

Occorre domandarsi quando il Tribunale possa non confermare le protettive oppure addirittura rigettare la richiesta di la concessione del termine per il deposito del piano.

La risposta dovrebbe essere contenuta nell'art. 7 CCII, che disciplina la pregiudizialità degli strumenti di regolazione della crisi su quelli intesi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o controllata.

Il principio generale di prevalenza e priorità degli strumenti regolatori viene meno tuttavia in tre casi: se la domanda è manifestamente inammissibile, se il piano è manifestamente inadeguato a raggiungere il risanamento, oppure se non sono indicate le ragioni della convenienza rispetto alla liquidazione ovvero dell'assenza di pregiudizio in caso venga scelta la via della continuità di impresa.

In questi casi il Tribunale ha l'obbligo di far prevalere la procedura “maggiore” rispetto a quella regolatoria.

Calato il principio nel procedimento prenotativo e nelle misure protettive, il Tribunale potrà non concedere il termine e rigettare la richiesta di conferma del blocco nell'ipotesi che la domanda sia manifestamente abusiva e non sia in grado di raggiungere il suo scopo (si pensi ad esempio ad un ricorso con riserva esperito dopo una composizione negoziata dove l'esperto ha chiarito l'infattibilità dell'unica proposta possibile che viene ripetuta in sede concorsuale).

Proprio per queste ragioni, per fornire al giudice elementi fattuali sui quali fondare il provvedimento di conferma, va considerato che il ricorso in bianco dovrà contenere un qualche corredo informativo sul piano in elaborazione.

Occorrerà arricchire il ricorso di elementi in grado di persuadere quantomeno della coerenza delle misure tipiche rispetto all'obiettivo della fase bianca fissata dal legislatore per permettere al debitore di predisporre la domanda senza che il patrimonio del debitore venga alterato dall'assalto dei creditori.

I creditori potranno evidentemente impugnare il provvedimento confermativo lamentando la strumentalità delle protettive ed eventualmente la conseguente inutilità del sacrificio richiesto ai creditori e delle iniziative di espropriazione.



Durata delle misure confermate

La durata del blocco è fissata a quattro mesi (verosimilmente a partire dalla pubblicazione in Camera di Commercio e non dalla conferma), mentre l'estensione non è mutata ed è da considerarsi efficace per tutti, salvo che per i lavoratori, liberi di agire sul patrimonio del debitore, il che potrà determinare non pochi problemi di fattibilità del piano ove i crediti dei lavoratori dovessero congelare asset strategici per la continuità.

Una volta decorso il termine confermativo concesso dal giudice, le protettive perdono efficacia, ma è possibile richiedere con successiva istanza ulteriori misure temporanee per evitare che le azioni di alcuni determinati creditori (e dunque non di tutti i creditori) possano pregiudicare il buon esito delle iniziative intese alla regolazione della crisi (art. 54 comma 2 CCII).

Una proroga delle misure confermate è possibile solo se sono stati compiuti significati progressi nelle trattative sul piano e se la proroga non arreca un ingiusto pregiudizio alle parti interessate (art. 55, comma 4, CCII).

La pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale, o di omologa della regolazione della crisi, segna parimenti il momento finale del blocco delle azioni esecutive, a norma dell'art. 55, comma 3, CCII poiché il provvedimento modifica le obbligazioni originarie sostituendole con quelle modificate e dopo la dichiarazione di formale insolvenza soccorre l'art. 150 CCII, che dispone il più ampio e generalizzato divieto di azioni esecutive, anche per i crediti dei lavoratori.



Misure protettive anche per il semplificato e per il concordato minore

Anche il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore possono beneficiare delle protettive: ciò in virtù della dichiarata unitarietà del procedimento e del richiamo generico per gli istituti di sovraindebitamento dell'art. 65, comma 2, CCII a tutto il titolo terzo del codice che contiene anche il procedimento unitario di regolazione della crisi.

La disciplina si completa con la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per le società di capitali, disciplinati dall' art. 64 e dall'art. 89 CCII rispettivamente per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo.

Va infine ricordata una norma che, in materia di omologazione di accordi, potrebbe essere suscettibile di applicazione analogica e trasversale a tutti gli istituti di regolazione della crisi: l'art. 64, comma 4, CCI, prevede infatti che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore: la regola può inibire le eccezioni di inadempimento dei contratti di fornitura di gas ed energia elettrica divenuti eccessivamente onerosi e che possono essere modificati all'interno della composizione negoziata (art. 17, comma 5, CCII) oppure opportunamente rimodulati tramite una procedura concorsuale in grado di imporre una soluzione al fornitore.



Conclusioni

La struttura del nuovo concordato in bianco appare ora più distante dalle abitudini dei concorsualisti: non sarà più possibile contrastare le domande di liquidazione giudiziale con una istanza priva di alcun elemento identificatore della proposta, se non con il rischio di non vedersi confermate le misure protettive ed esporsi alle azioni esecutive.

La domanda prenotativa dovrà poi contenere la richiesta di un termine molto ridotto per la redazione di un piano serio e necessiterà di una richiesta esplicita ove si voglia beneficiare del blocco delle esecuzioni, divenuto da automatico a semiautomatico con successiva conferma.

Le indubbie opportunità professionali che si delineano dovranno essere responsabilmente raccolte, dunque, con il dovuto grado di impegno per rivedere le certezze degli operatori del diritto concorsuale.

Sommario