CGUE: il divorzio davanti al Sindaco deve essere riconosciuto anche negli altri Stati membri
15 Novembre 2022
Una coppia nel 2018 aveva contratto matrimonio in Germania. Alcuni anni più tardi, decideva di avviare la procedura di divorzio extragiudiziale in Italia, ottenendo così il certificato di divorzio da parte dell'ufficiale di stato civile italiano. L'ex moglie, di doppia cittadinanza italiana e tedesca, non riuscì però ad ottenere dalle autorità tedesche la trascrizione del divorzio. Secondo i servizi dello stato civile infatti la decisione non era stata previamente riconosciuta dall'autorità giudiziaria tedesca competente. Investita della controversia, la Corte federale di giustizia tedesca si chiede se la nozione di «decisione» di cui al regolamento Bruxelles II bis (in materia di riconoscimento delle decisioni di divorzio) comprenda il caso di divorzio extragiudiziale derivante da un accordo concluso dai coniugi e pronunciato dall'ufficiale dello stato civile di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. La CGUE con la sentenza di oggi ha dichiarato che «un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro di origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una “decisione” ai sensi del regolamento Bruxelles II bis». In tale contesto normativo infatti, la nozione di “decisione” comprende «qualsiasi decisione di divorzio emessa nell'ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali. Pertanto, qualsiasi decisione emessa dalle autorità extragiudiziali competenti in materia di divorzio in uno Stato membro deve essere riconosciuta automaticamente, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal citato regolamento». Nel caso di specie, la CGUE rileva che «in quanto autorità legalmente costituita, l'ufficiale dello stato civile italiano è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante, registrando per iscritto l'accordo di divorzio redatto dai coniugi dopo aver effettuato un esame. Esso si sincera infatti del carattere valido, libero e informato del consenso dei coniugi a divorziare e verifica altresì il contenuto dell'accordo di divorzio alla luce delle disposizioni giuridiche in vigore, assicurandosi che l'accordo riguardi unicamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'esclusione di qualsiasi trasferimento patrimoniale o del coinvolgimento di figli che non siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La Corte conclude che si tratta quindi effettivamente di una “decisione” ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, che deve essere automaticamente riconosciuta dai servizi dello stato civile tedeschi». |