Accesso alla composizione negoziata da parte dell’impresa insolvente e conferma delle misure protettive

La Redazione
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16 Novembre 2022

Un articolato provvedimento del Tribunale di Bologna in tema di composizione negoziata, nel confermare delle misure protettive, ipotizza l'accesso alla procedura anche per le imprese già in stato di insolvenza purché risanabili.

Il Tribunale di Bologna, nel confermare per la durata di 120 giorni le misure protettive richieste da una s.p.a. che si trovava in stato di insolvenza già anteriormente alla domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata, disponeva, tra l'altro, anche la non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ex art. 18, comma 4, CCII, ritenendo che l'accesso alla composizione negoziata della crisi può essere fruibile anche da parte dell'imprenditore insolvente.

Secondo il tribunale il tenore letterale dell'art. 12 CCII sarebbe compatibile con tale possibilità: il sostantivo “probabilità”, infatti, si rivolge sia allo stato di crisi che all'insolvenza mettendoli sullo stesso piano, mentre di portata decisiva appare il fatto che risulti perseguibile il risanamento dell'impresa. Ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, quanto la sussistenza di un'insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato.

Dunque, a prescindere dalla questione relativa alla esistenza di uno stato di crisi o d'insolvenza, diventa centrale per l'eventuale conferma delle misure protettive non tanto il punto di partenza della procedura, ma il punto di approdo e cioè il risanamento dell'impresa.

Nel caso di specie, in particolare, il Giudice, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di “realizzazione impervia” attraverso il piano proposto, accoglie la richiesta di conferma delle misure protettive considerando anche l'apparente incapacità dell'alternativa liquidatoria a soddisfare se non in minima parte le aspettative dei creditori.