Riforma processo civile: novità per le notifiche via PEC e i pagamenti tramite PagoPA

Laura Biarella
16 Novembre 2022

Gli artt. da 11 a 14 della riforma del processo civile (d.lgs. n. 149/2022) intervengono sulla l. n. 53/1994 in materia di notificazioni eseguite dal difensore, individuando le ipotesi ove l'avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC ovvero con modalità telematiche. Inoltre, novellando il T.U. sulle spese di giustizia, la riforma stabilizza le modalità di pagamento mediante PagoPA.

Obblighi di deposito telematico

L'art. 11 d.lgs. n. 149/2022 abroga alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 179/2012, che fino alla riforma in disamina rappresentavano il punto di riferimento del PCT, a scopo di coordinamento, avendo il Governo provveduto a spostare tali previsioni in altre norme. L'art. 11 prevede, più in dettaglio, l'abrogazione degli artt. 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies d.l. n. 179/2012. Quanto all'art. 16-bis,16-bis del medesimo d.l. n. 179/2012:

  • il comma 1 è stato abrogato in quanto ricompreso nella disposizione introdotta all'art. 196-quater, comma 1 e 3, disp. att. c.p.c., relativa all'obbligo di deposito telematico.

In attuazione del principio di delega sul riordino e implementazione del PCT, anche ai dipendenti delle P.A., ai quali prima della riforma non era applicabile l'obbligo di deposito telematico, in virtù delle disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 1 dell'16-bis, si applica il regime generale che prevede l'obbligo di deposito telematico degli atti: la modifica, rispetto alla previgente disciplina, è attuata attraverso l'abrogazione degli ultimi due periodi del comma 1 dell'16-bis e la previsione, in una norma transitoria del d.lgs. n. 149/2022, dell'applicazione anche ai dipendenti delle P.A. degli artt. 196-quater e 196-sexies disp. att. c.p.c. a decorrere dalla data del 30 giugno 2023;

  • il comma 1-bis è abrogato poiché superato dalla generalizzata obbligatorietà del deposito degli atti processuali di cui all'art. 196-quater disp. att. c.p.c.;
  • il comma 2 è abrogato in quanto ricompreso nel generale obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti delle parti che stanno in giudizio a mezzo difensore, di cui al medesimo art. 196-quater, mentre gli ultimi due periodi sono trasfusi nel II comma dell'art. 196-novies disp. att. c.p.c.;
  • il comma 3 è abrogato in quanto ricompreso nel generale obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, dettato dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c.;
  • il comma 4 è abrogato in quanto la disposizione nello stesso attualmente contenuta è inserita nell'art. 196-quater, comma II, disp. att. c.p.c.;
  • il comma 5 è abrogato in quanto superato dalla generalizzata introduzione del processo telematico e attualmente privo di effetti;
  • il comma 6 in quanto inserito in una norma transitoria nel d.lgs.;
  • il comma 7 è abrogato in quanto la regola, modificata al fine di dare attuazione alla delega, viene spostata nel nuovo 196-sexies disp. att. c.p.c.;
  • il comma 8 è abrogato in quanto il contenuto è stato riformulato all'art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c.;
  • il comma 9 è abrogato in quanto, quanto al primo periodo, esso è stato riportato nell'art. 196-quater, comma 1, terzo periodo, disp. att. c.p.c.; quanto al secondo e terzo periodo, sono stati trasfusi nell'art. 196-septies disp. att. c.p.c.;
  • il comma 9-bis, in quanto trasfuso nel nuovo art. 196-octies disp. att. c.p.c.;
  • il comma9-ter, in quanto superato dall'obbligo generalizzato di deposito telematico di cui all'art. 196-quater disp. att. c.p.c.;
  • il comma 9-quater è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento delle relative disposizioni negli artt. della l.fall.: in particolare, la disposizione di cui al primo periodo del comma 9-quater viene aggiunta al comma 1 dell'art. 119 l. fall., dopo il primo periodo, mentre la disposizione di cui al secondo periodo del comma 9-quater viene inserita nell'art. 182, comma 6, l.fall., dopo il primo periodo;
  • il comma 9-quinquies è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento delle relative disposizioni nell'art. 186-bis, comma 8, l.fall.;
  • il comma 9-sexies è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento della disposizione, modificata in attuazione della legge delega, all'art. 591-bis c.p.c.;
  • il comma 9-septies è abrogato in attuazione della delega sul riordino;
  • il comma 9-octies è abrogato in quanto ricompreso nel principio generalizzato di chiarezza e sinteticità degli atti.

L'art. 16-septies è abrogato per esigenze di coordinamento, in quanto la disciplina del tempo delle notificazioni a mezzo PEC è stata inserita come comma2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. L'art. 16-decies è abrogato in quanto riportato all'art. 196-novies, comma 1, disp. att. c.p.c; l'art. 16-undecies in quanto trasfuso all'art. 196-undecies disp. att. c.p.c.

Oneri di notifica eseguita dal difensore

L'articolo 12 d.lgs. n. 149/2022 coordina la disciplina contenuta nella l. n. 53/1994, in materia di notificazioni eseguite dal difensore, con le modifiche alla disciplina del PCT apportate dall'art. 4 d.lgs. n. 149/2022 e dà attuazione al principio di delega relativo al procedimento notificatorio individuando i casi nei quali l'avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC o con modalità telematiche:

  • la lett. a) modifica l'art. 3-bis l. n. 53/1994 prevedendo l'inserimento del comma 1-bis, ai sensi del quale la notificazione alle P.A. è validamente effettuata, fermo restando quanto previsto dal R.D. n. 1611/1933, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, presso l'indirizzo individuato ex art. 16-ter, comma1-ter, d.l. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012); sostituendo, al comma 2, il riferimento all'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 con quello all'art. 196-undecies delle disp. att. del c.p.c. e disp. trans., introdotto col d. lgs. n. 149/2022, e aggiungendo al comma 3 le parole “, fermo quanto previsto dall'art. 147-bis del codice di procedura civile”. Si è ritenuto di inserire un nuovo comma 1-bis nell'art. 3-bis della l. n. 53/1994, per meglio chiarire che le disposizioni introdotte dal successivo art. 3-ter non comportano deroghe alle disposizioni contenute nell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, in materia di notifiche via PEC alle P.A. e all'indirizzo a tal fine utilizzabile. Al comma 2 è stato aggiornato il richiamo dall'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 all'art. 196-undecies disp. att. c.p.c., in considerazione della diversa collocazione della norma a esito dell'opera di riordino eseguita in materia di attestazione di conformità. Al comma 3 si è precisato che in materia di perfezionamento della notifica resta salvo quanto previsto dall'art. 147-bis c.p.c., introdotto per recepire la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 147 c.p.c. (Corte Cost., n. 75/2019);
  • la lett. b) introduce l'art. 3-ter l. n. 53/1994. Al comma 1 si è previsto l'obbligo, in capo all'avvocato, di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, ovvero nel caso ove, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD. Si prevede che se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo (ad esempio, perché la casella di posta del destinatario è piena), l'avvocato è tenuto ad eseguire la notificazione con inserimento nell'area web riservata prevista dall'art. 359 CCII (d.lgs. n. 14/2019), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento.

In tale ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Tale ipotesi è stata circoscritta ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge a iscriversi nel registro INI-PEC (imprese o professionisti), dal momento che a tali soggetti si rivolge la piattaforma.

Invece, ove il destinatario sia soggetto non tenuto ad iscriversi ad INI-PEC ma che volontariamente ha eletto il proprio domicilio digitale, sarebbe stato possibile prevedere l'impiego della diversa piattaforma, ma si è ritenuto preferibile prevedere che in tali casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della circostanza che il procedimento notificatorio deve tendere ad assicurare che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Quindi la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie quando la causa dell'impossibilità di effettuare la notifica con modalità telematiche non sia imputabile al destinatario;

  • la lett. c) modifica l'art. 4, comma 2, l. n. 53/1994, aggiungendo la disposizione secondo la quale per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'art. 3-ter, comma 1 e 2. La norma ha funzione di coordinamento con gli interventi in materia di notifiche in materia civile e degli atti stragiudiziali, al fine di chiarire che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, è esercitabile soltanto laddove non operi l'obbligo per l'avvocato di eseguire la notifica via PEC o mediante inserimento nell'area web prevista dall'art. 359 CCII (d.lgs. n. 14/2019).

Pagamento delle spese di giustizia

L'articolo 13 interviene sul T.U. delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) per potenziare, stabilizzandole, le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante la piattaforma telematica (PagoPA) già applicate durante la fase emergenziale:

  • tale modalità dovrà essere applicata sempre per il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili e tributari;
  • solo in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma sarà possibile ricorrere al bonifico bancario o postale.

Nella fase pandemica è stata prevista l'obbligatoria corresponsione di tale onere tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (“CAD”, di cui al d. lgs. n. 82/2005). L'adempimento si pone in linea con la completa digitalizzazione del PCT in tutti i suoi aspetti, compreso quello fiscale. La piattaforma tecnologica realizzata tramite il sistema PagoPA consente più metodi di pagamento (telematici e non), anche tramite contante presso i gestori del servizio:

  • utilizzabili a scelta dall'utenza,
  • che consentono di associare, telematicamente, in modo univoco ciascun versamento a un solo e individuato procedimento.

Questo sistema, a differenza di quello che avviene tramite la compilazione del modello F23 attraverso il servizio home banking del singolo utente:

  • consente di ridurre il rischio di plurimi utilizzi delle stesse marche o valori bollati per l'iscrizione a ruolo di diversi procedimenti,
  • sgrava le cancellerie da ogni onere di “abbinamento” dei pagamenti del contributo unificato ai relativi procedimenti giudiziari.

I metodi che rientrano fra quelli di PagoPA sono i seguenti:

  • pagamento online tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire ‘login');
  • pagamento online presso un Punto di Accesso (PDA);
  • pagamento tramite canali fisici o online messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di home banking per pagoPA, app IO.

Per realizzare finalità siffatte, l 'art. 13 ha apportato modifiche al d.P.R. n. 115/2002:

  • si prevede in modo stabile che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario sia di regola corrisposto mediante pagamento tramite la piattaforma tecnologica. Si è previsto che il pagamento del contributo unificato non effettuato tramite la piattaforma tecnologica non libera la parte dagli obblighi su di essa gravanti e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal predetto pagamento. Si prevede che per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le previsioni relative alla telematizzazione del pagamento del contributo unificato acquistino efficacia 60 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica. Della pubblicazione di tale provvedimento in G.U. è data notizia sul website dell'amministrazione interessata;
  • è stata inserita una norma transitoria all'interno dell'art. 192 (comma 1-quinquies) che prevede che per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le nuove disposizioni acquistino efficacia dal 1° gennaio 2023;
  • il nuovo comma 1-sexies dell'art. 192 prevede che se è attestato, con provvedimento pubblicato sul website del Ministero della giustizia o dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica (di cui all'art. 5, comma 2, CAD), il contributo unificato vada corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del D.M. economia e finanze n. 293/2006, e la prova di tale versamento dovrà fornirsi con l'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta;
  • sono state allineate a tali previsioni quelle relative ai procedimenti speciali e quindi:
  • l'art. 18-bis, relativo al contributo da versarsi per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche,
  • l'art. 30 che riguarda le anticipazioni forfettarie versate all'erario dai privati nel processo civile, l'istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati,
  • l'art. 32 relativo alle anticipazioni da versarsi agli ufficiali giudiziari per il servizio di notificazione;
  • si è uniformata la modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, prevedendo che anche tali oneri siano corrisposti tramite la piattaforma tecnologica;
  • all'art. 197, relativo al pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo civile, penale amministrativo contabile e tributario, è stato aggiunto un comma 1 bis il quale prevede che dal 1° giugno 2023 anche tali spettanze debbano essere corrisposte tramite la piattaforma tecnologica.

Il PCT nell'ambito della l.fall.

L'art. 14 interviene sulla c.d. legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) con finalità di coordinamento. L'abrogazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, che contiene disposizioni sulle modalità di presentazione dei rapporti periodici previsti nell'ambito delle procedure concorsuali, ha imposto infatti l'inserimento di tali previsioni nella l.fall. Nell'esercizio del criterio di delega relativo al riordino delle disposizioni in materia di PCT si è proceduto a creare il nuovo Titolo V-ter delle disp. att. c.p.c. e disp. trans., nel quale sono confluite numerose disposizioni dapprima contenute all'art. 16-bis: i commi 9-quater, 9-quinques, 9-sexies e 9-septies dell'art. 16-bis istituiscono l'obbligo di depositare rapporti riepilogativi nell'ambito delle procedure concorsuali e dei procedimenti di esecuzione forzata, dettando la relativa disciplina. Tali disposizioni sono state inserite, oltre che nell'art. 591-bis c.p.c. e nell'art. 169-quinquies delle disp. att., anche nella l.fall., alla quale si riferiscono. Pertanto:

  • al comma 5 dell'art. 33 l.fall., in tema di rapporto riepilogativo del curatore, è stata inserita la disposizione secondo la quale il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore;
  • all'art. 119, comma 1, la regola che prevede unitamente all'istanza di chiusura del fallimento il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità all'art. 33, V comma e all'art. 182, comma 6, è stata inserita la norma secondo cui conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale;
  • all'art. 186-bis è stato aggiunto un comma 8, per trasferire nella pertinente disposizione della l.fall. l'obbligo (dapprima dettato dal comma 9-quinquies, art. 16-bis, d.l. n. 179/2012) ai sensi del quale ogni 6 mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 172, comma 1, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo e lo trasmette ai creditori a norma dell'art. 171, comma 2, e conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)