Esclusione per irregolarità contributiva: tassatività dei presupposti legali e criteri di valutazione della gravità e definitività della violazione

Rosanna Macis
18 Novembre 2022

L'art. 80, comma 4 del Codice dei Contratti vincola la Stazione appaltante ad una interpretazione tassativa dei presupposti integranti la gravità e definitività della violazione in materia contributiva e fiscale idonea a determinare la esclusione dalla procedura.

La fattispecie. Il R.T.I. destinatario della proposta di aggiudicazione di un contratto di servizi non supera le verifiche relative al possesso dei requisiti con riguardo alla regolarità contributiva: accertata presso l'Agenzia delle Entrate l'esistenza di alcune violazioni, corrispondenti ad un debito nei confronti dell'Erario complessivamente pari a 5.458,55 euro (e, dunque, di poco superiore alla soglia massima di legge di 5.000,00 euro), la Stazione Appaltante, accertatone il carattere della definitività e la connotazione di gravità ai sensi dell'art.80, comma 4 del Codice dei Contratti, assume il provvedimento di esclusione, avverso cui l'interessato insorge, anche per violazione del principio di proporzionalità, spiegando al contempo azione per danni.

La decisione del TAR. dichiarata l'azione di annullamento improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, il TAR prende comunque in esame il merito delle doglianze di parte attrice là ove definisce, respingendola, la domanda risarcitoria.

Ritiene il Tribunale la domanda infondata per carenza del nesso di causalità (reciso dalla mancata impugnazione della aggiudicazione) e, ancor prima, del fatto antigiuridico. Secondo il Giudice, infatti, l'esclusione del R.T.I. era stata correttamente disposta perché l'art. 80, comma 4, nel rinviare agli importi di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 602/1973, introduce un rinvio mobile e non fisso: pertanto, la soglia di valore da considerare per la determinazione della gravità della violazione è quella contenuta nel sopravvenuto art. 1, comma 986, L. 205/2017, che ha ridotto gli importi di cui al DPR 602/73 da 10.000 a 5.000 euro. Inoltre, rileva il TAR con riguardo all'accertamento della definitività della sanzione, la Stazione appaltante ha legittimamente considerato i debiti per i quali i termini di impugnazione erano scaduti prima della partecipazione alla gara o che comunque si riferivano ad accertamenti risalenti nel tempo e in relazione ai quali non era stata data prova che fossero stati impugnati o che fossero intervenute cause estintive.

La sentenza, infine, non considera condivisibile il punto di vista della ricorrente con riguardo alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, introdotto sul rilievo della esiguità delle violazioni tanto in rapporto al valore complessivo dell'appalto (superiore a due milioni di euro) quanto in relazione allo scostamento dalla soglia limite di legge (contenuto in poco meno di cinquecento euro): rammenta il TAR che i principi di certezza del diritto e di concorrenza, che presidiano l'intera materia dei contratti pubblici, ostano a “interpretazioni adeguartici o di buon senso” in specie là ove il legislatore introduca limiti tassativamente individuati, per di più concernenti cause di esclusione, in ordine alle quali è pacifica acquisizione del diritto vivente la necessità di interpretazioni restrittive. La Stazione Appaltante, dunque, verificato il superamento della soglia limite, ancorché contenuto, non avrebbe potuto operare valutazioni diverse dalla disposta esclusione dell'interessata dalla procedura.

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