Accesso personale della parte, senza ufficio di difensore, al fascicolo telematico di causa: limiti

Redazione Scientifica
21 Novembre 2022

Il Consiglio di Stato evidenzia i casi in cui la parte, senza ufficio di difensore, può accedere personalmente al fascicolo informatico di causa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha respinto l'istanza di accesso formulata dalla parte che, personalmente e senza ufficio di difensore, in qualità di parte appellante regolarmente costituita, aveva chiesto l'accredito per l'accesso al fascicolo telematico del procedimento.

Il Collegio, nel rilevare che il richiedente è costituito in giudizio a mezzo di difensore munito di procura, nega l'accesso personale della parte in quanto ogni eventuale notizia inerente il procedimento giurisdizionale pendente può essere acquisita dal richiedente attraverso la normale interlocuzione con il proprio difensore; ma soprattutto perché nella richiesta di accesso diretto senza ufficio di difensore non sono indicate ragioni che la giustifichino.

Attraverso il combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 e dell'articolo 23 del Codice del processo amministrativo, sono ribaditi i limiti alla possibilità di accedere al fascicolo telematico di causa per la parte priva di difensore.

Se per un verso l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 prevede che l'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti è consentito anche “alle parti personalmente”, per altro verso l'art. 23 del Codice del processo amministrativo, sulla “Difesa personale delle parti” limita quest'ultima, senza l'assistenza del difensore, ai soli giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei procedimenti vertenti sul diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al di fuori di questi ambiti, invece, l'accesso diretto al fascicolo telematico senza l'ufficio del difensore è circoscritto:

- ai casi in cui sia ammessa dinanzi al giudice amministrativo la personale difesa;

- quando non sussista ancora la difesa tecnica, quando cioè la parte non abbia già conferito ad un avvocato il mandato difensivo;

- in ulteriori casi particolari e residuali pure concepibili in astratto (data la varietà delle contingenze possibili), ma che il richiedente ha l'onere di prospettare nella propria istanza una volta che - come nella fattispecie - gli risulti già assicuratala difesa tecnica e non gli risulti impedito l'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e - tramite il difensore munito di procura - dal citato art. 23 del Codice del processo amministrativo.

Tanto considerato, il Collegio ha respinto l'istanza di accesso personale ritenendola anomala, non giustificata e tale da poter inficiare il principio di certezza delle situazioni giuridiche ed il regolare svolgimento del processo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.