Il disegno di legge regionale sull'allontanamento del minore dal nucleo familiare di origine
17 Novembre 2022
Solo in seguito all'attuazione di un progetto educativo familiare (PEF) pertinente e dettagliato ed avente durata semestrale, si può attuare l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine, per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale. Particolare attenzione va posta «nei confronti dei minori con disabilità o con disturbi del comportamento, al loro diritto di fruizione delle cure sanitarie e di partecipazione alla vita scolastica generale e al particolare bisogno di sostegno delle loro famiglie». La suddetta Legge Regionale ha come fine quello di: a) prevenire l'allontanamento del minore realizzando interventi di sostegno alla genitorialità; b) coinvolgere le reti familiari fino al quarto grado di parentela; c) potenziare, nelle situazioni in cui non è possibile ricorrere agli interventi di cui alle lett. a) e b), i progetti di affido flessibili e modulabili sulle necessità delle famiglie d'origine, per il rafforzamento delle capacità educative esistenti e le possibilità di collaborazione delle famiglie al PEF; d) realizzare, nelle situazioni in cui non sia possibile ricorrere agli interventi di cui alle lett. a) e b), l'affidamento familiare, a partire da quello consensuale, attivato dai servizi socio sanitari d'intesa con la famiglia d'origine; e) contenere gli inserimenti in struttura; f) superare l'inserimento in struttura residenziale dei minori della fascia 0/5 anni, in linea con la normativa regionale vigente; g) progettare azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale; h) contenere i periodi di inserimento in struttura, sempre nell'esclusivo superiore interesse dei minori accolti; i) far rientrare del minore nella famiglia di origine, garantito in tempi il più possibile brevi nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari o parentali.
Spetta sempre alla Regione predisporre le misure organizzative dei servizi di affidamento familiare attraverso propri atti di programmazione e delle risorse finanziarie disponibili. Inoltre, (anche in collaborazione con enti e associazioni) promuove e sostiene progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine «finalizzati ad un minor ricorso all'allontanamento minorile e ad un più veloce rientro familiare dei minori allontanati». Infine, favorisce interventi di accompagnamento e mediazione familiare. Nel caso in cui non sia sufficiente il sostegno familiare fornito dalla rete dei servizi sociali e sanitari, ed emerga come necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, viene privilegiato l'affidamento familiare. Nel caso in cui il coinvolgimento dei parenti sino al quarto grado dia esito negativo (documentato e dettagliatamente motivato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato) si provvede all'affido etero-familiare. La selezione delle famiglie affidatarie deve essere realizzata attraverso procedure di carattere sociale e psicologico, identificabili e documentabili. Sarà la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (sentiti gli enti, le istituzioni locali e la commissione consiliare competente), ad adottare il Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza. |