La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di clausole di revisione dei prezzi

Cecilia Valeria Sposato
21 Novembre 2022

Ai sensi dell'art. 133, lettera e) n. 2 del c.p.a., rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le questioni relative alla revisione del prezzo (comprensive non solo dell'an ma anche del quantum della revisione), ad eccezione delle ipotesi in cui una clausola contrattuale disciplini compiutamente il diritto alla revisione in favore dell'appaltatore e la controversia abbia ad oggetto il mero inadempimento contrattuale, senza esercizio di potere pubblico da parte del committente.

La questione oggetto del giudizio. La vicenda ha ad oggetto una procedura di gara indetta da una società per la realizzazione di un sistema di fornitura di strumenti ad enti sanitari regionali. All'esito della gara la società ricorrente, aggiudicataria di alcuni lotti, sottoscriveva la relativa convenzione che stabiliva, più nel dettaglio, che i prezzi delle forniture dovessero intendersi fissi per tutta la durata della convenzione - senza possibilità di revisione o aumento degli stessi - e che il rischio relativo a tali prezzi dovesse gravare unicamente sul fornitore.

L'aggiudicataria, tuttavia, domandava alla committente il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti e, a fronte di tale richiesta, quest'ultima avviava un'istruttoria, all'esito della quale l'istanza di adeguamento dei prezzi veniva rigettata.

Avverso tale diniego veniva quindi proposto ricorso da parte della società aggiudicataria.

Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Lombardia, prima di analizzare nel merito la vicenda, si sofferma sulla questione (sollevata dalla parte resistente) inerente alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia.

I giudici osservano, sul punto, che l'art. 133, lettera e) n. 2 del c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4 dello stesso decreto.

Il c.p.a., in vigore dal 2010, richiama quindi in materia l'abrogato codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), ma tale richiamo deve ritenersi oggi riferito al vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in particolare all'art. 106.

Poste tali premesse, può quindi ritenersi esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tutte le questioni relative alla revisione del prezzo (sia in quelle, cioè, relative alla spettanza di tale revisione, che in quelle inerenti alla quantificazione di tale compenso), salva l'ipotesi in cui sia in contestazione unicamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista e disciplinata dal contratto.

In tale ultimo caso, infatti, la controversia riguardante la percezione e/o la quantificazione del compenso revisionale avrebbe ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, in quanto tale riconducibile alla giurisdizione del g.o.

Conclusioni. Il T.A.R. Lombardia afferma quindi la giurisdizione del giudice amministrativo, avendo il giudizio ad oggetto un provvedimento emanato a seguito dell'esercizio di potere valutativo da parte della stazione appaltante e non, invece, della meccanica applicazione di una clausola contrattuale.