La sospensione temporanea del ricongiungimento familiare rispetto ai beneficiari di protezione sussidiaria non viola la CEDU

Annamaria Fasano
Giuseppina Pizzolante
23 Novembre 2022

Non esiste un consenso internazionale in forza del quale il diritto al ricongiungimento familiare concesso ai rifugiati vada esteso anche ai beneficiari di protezione sussidiaria.

La sospensione, per un periodo di tre anni, del ricongiungimento familiare rispetto a coloro a cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria non reca alcuna violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. In particolare, in un caso come quello affrontato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, le autorità nazionali hanno realizzato un giusto equilibrio tra l'interesse dei ricorrenti, che beneficiano comunque di una valutazione individuale del diritto al ricongiungimento familiare, e l'interesse della collettività, volto alla tutela del benessere economico del Paese, attraverso la regolamentazione dell'immigrazione e del controllo della spesa pubblica. Rispetto al divieto di discriminazione, non esiste un consenso internazionale in forza del quale il diritto al ricongiungimento familiare concesso ai rifugiati vada esteso anche ai beneficiari di protezione sussidiaria.