Come cambia l'assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza e reddito di cittadinanza
23 Novembre 2022
Il coniuge, in attesa di definizione di separazione giudiziale, percettore del reddito di cittadinanza e che ha intrapreso una convivenza con una nuova compagna, ha diritto a beneficiare dell'assegno di mantenimento?
Occorre preliminarmente esaminare diverse questioni. Con riferimento all'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione, si precisa che quest'ultimo è un contributo economico nascente dagli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c. ovvero dal dovere di assistenza materiale, il quale persiste anche a seguito della cessazione della convivenza. L'assegno di mantenimento spetta, difatti, al coniuge che non è responsabile della rottura coniugale e che non possiede redditi adeguati a mantenere il pregresso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Tuttavia, il legislatore nulla ha previsto per le eventuali nuove convivenze iniziate dall'altro coniuge percettore dell'assegno di mantenimento. Viene, infatti, prevista esclusivamente la perdita del diritto a percepire l'assegno divorzile in caso di nuove nozze ai sensi dell'art. 5, l. n. 898/1970. A seguito del silenzio legislativo è, dunque, intervenuta la giurisprudenza con orientamenti non sempre univoci (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2009, n. 2417; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2012, n. 3923). Ciò detto, nel 2015 la Suprema Corte è intervenuta sul tema estendendo anche all'assegno di mantenimento il principio secondo cui l'instaurazione di un rapporto more uxorio, determina l'estinzione del diritto all'assegno divorzile (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855; Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2015, n. 17856; Cass. civ., sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 225; Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25528; Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2732; Cass. civ. sez. I 19 dicembre 2018, n. 32871). Tuttavia, con riferimento all'assegno di divorzio, la Suprema Corte con la sentenza a S.U. n. 32198/2021 ha statuito che: «l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa (…)». La Suprema Corte, dunque, sottolinea che risulta ingiusto che l'ex coniuge perda qualsiasi diritto alla compensazione dei sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una nuova vita affettiva. Con riferimento, dunque, all'applicazione di tale principio alla fase separatizia e, dunque, all'assegno di mantenimento, tale questione non è stata ancora esaminata dalla giurisprudenza. Ritengo, però, che i nuovi criteri interpretativi elaborati dalla Suprema Corte debbano applicarsi solo all'assegno divorzile e non a quello di mantenimento considerato che sussiste una grande differenza tra i due istituti. L'assegno di mantenimento presuppone, di fatto, la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come sopra già precisato; tale parametro però non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile. Non resta, dunque, che attendere un nuovo chiarificatore intervento delle Sezioni Unite al fine di comprendere quali siano le sorti dell'assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza dell'avente diritto. Con riferimento, invece, al Reddito di Cittadinanza, tale istituto è stata introdotto con d.l. del 28 gennaio 2019, con l'obiettivo di contrastare la povertà e, dunque, rappresenta un sostegno economico – che non influisce sugli adempimenti dichiarativi fiscali - finalizzato alla ricollocazione nel mondo del lavoro nonché al reinserimento sociale disposto a favore di chi si trova in una comprovata situazione di difficoltà economica. Ciò non toglie, tuttavia, che in caso di contenzioso tra le parti, come nel caso in esame, il Giudice della separazione può comunque tenere in considerazione il reddito di cittadinanza percepito da una delle parti al fine di regolamentare al meglio gli importi degli assegni. Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di merito e ha chiarito che, laddove sopravvenga successivamente il percepimento del reddito di cittadinanza “anche il coniuge beneficiario di un assegno potrebbe vederselo in futuro ridotto o revocato (…)” (cfr. Trib. di Roma, luglio 2020; Trib. Frosinone, 18 febbraio 2020; Tribunale di Imperia, gennaio 2021; Trib. di Avellino, 2022; Corte d'App. Reggio Calabria, febbraio 2020; Corte d'App. di Roma, marzo 2020). In conclusione, quindi, l'assegno di mantenimento verrà sicuramente valutato nel quantum tenuto conto dell'effettivo ammontare delle somme mensilmente percepite a titolo di reddito di cittadinanza unitamente ad altri ed eventuali redditi. Spetterà, dunque, al Giudice, in caso di assenza di accordo fra le parti, come nel caso di specie, trovare la soluzione più equa nonché bilanciata. |