La CGUE decide su un un aiuto di Stato concesso dalla Spagna al Valencia CF

La Redazione
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11 Novembre 2022

Decisione riguardante un aiuto di Stato concesso dalla Spagna al Valencia CF annullata dal Tribunale: la Corte respinge l'impugnazione della Commissione.Secondo la Corte, il Tribunale non ha imposto alla Commissione un onere della prova eccessivo e si è limitato a constatare che la Commissione non aveva soddisfatto le condizioni che si era imposta con l'adozione della comunicazione relativa alle garanzie.

Il 5 novembre 2009 l'Instituto Valenciano de Finanzas (in prosieguo: l'«IVF»), istituto finanziario della Generalitat Valenciana (governo della Comunità autonoma di Valencia, Spagna), ha concesso alla Fundación Valencia, fondazione collegata al Valencia CF - una società calcistica professionistica spagnola - una garanzia per un prestito bancario di 75 milioni di euro, mediante il quale essa ha acquisito il 70,6% delle azioni del Valencia CF.

Il 10 novembre 2010 l'IVF ha incrementato di 6 milioni di euro la garanzia che forniva alla Fundación Valencia, per coprire un incremento di pari importo del prestito, al fine di pagare il capitale, gli interessi e i costi in sofferenza derivanti dal mancato rimborso degli interessi del prestito garantito del 26 agosto 2010.

Con decisione del 4 luglio 2016 (1), la Commissione ha constatato che tali misure, tra le altre, costituivano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno e ne ha di conseguenza disposto il recupero. Il Valencia CF ha successivamente investito il Tribunale dell'Unione europea di un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione. Con sentenza del 12 marzo 2020 (2), il Tribunale ha annullato detta decisione nella parte riguardante il Valencia CF e ha dichiarato che la Commissione era incorsa in vari errori manifesti di valutazione sotto il profilo della garanzia concessa dall'IVF e dell'incremento della garanzia deciso nel 2010.

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale. A sostegno dell'impugnazione, la Commissione ha dedotto un motivo unico vertente su un'interpretazione erronea della nozione di «vantaggio economico», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Con l'odierna sentenza, la Corte respinge tale motivo unico e, pertanto, l'impugnazione stessa in quanto infondati.

In primo luogo, la Corte evidenzia che la comunicazione relative alle garanzie (3) prevede una gerarchia tra i tre metodi ivi contemplati per constatare e quantificare l'elemento di aiuto di una misura. Essa ricorda che, in forza di tale comunicazione, spetta alla Commissione verificare se «l'assunzione del rischio» sia «remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito», dato che, quando «il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto». Di conseguenza, la Commissione si è imposta di verificare, anzitutto, l'esistenza o meno di un parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari. Successivamente, in mancanza di un simile parametro, essa ha precisato in tale comunicazione che «il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito». Infine, se non esiste né un siffatto parametro né un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito, la stessa comunicazione consente alla Commissione di ricorrere, con l'accordo dello Stato membro interessato, a tassi di riferimento. Di conseguenza, la Corte conferma la sentenza del Tribunale secondo cui,con l'adozione di detta comunicazione, la Commissione si è imposta l'obbligo di verificare se «esista» un parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari e, in mancanza, se «esista» un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, prima di ricorrere al tasso di riferimento.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'onere della prova e l'obbligo di diligenza che incombono alla Commissione in relazione alla dimostrazione dell'esistenza di un vantaggio, la Corte ricorda che è sulla Commissione che grava l'onere di provare, tenendo conto, segnatamente, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, che le condizioni di applicazione del principio dell'operatore privato non sono soddisfatte, cosicché l'intervento statale in questione comporta un vantaggio. Pertanto, spetta alla Commissione effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l'impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un siffatto operatore privato. La Corte evidenzia che la Commissione non può supporre che un'impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull'assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l'esistenza di un simile vantaggio. Infine, la Corte rammenta che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata dal giudice dell'Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando ha adottato tale decisione.

In terzo luogo, la Corte conferma che nessun elemento della decisione controversa lascia intendere che la Commissione avesse verificato l'esistenza o meno di un parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari.Inoltre, la Commissione ha dedotto dalla propria constatazione secondo cui il Valencia CF era in difficoltà al momento della concessione della garanzia non solo che nessun istituto finanziario avrebbe offerto una garanzia a favore di tale società calcistica, ma anche che era escluso che potesse esistere un prestito simile non garantito. La Corte constata, di conseguenza, che la Commissione non ha dimostrato dinanzi al Tribunale di disporre di elementi di una certa affidabilità e coerenza che le avrebbero consentito di affermare che esisteva solo un «numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato» che «non forni[sce] una comparazione significativa» con il valore di riferimento del prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

In quarto luogo, la Corte evidenzia che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non le ha imposto, in tal modo, obblighi di diligenza e un onere della prova eccessivi, ma si è limitato a constatare che essa non aveva soddisfatto le condizioni che si era imposta con l'adozione di detta comunicazione. Essa constata a sua volta che il Tribunale non ha affatto richiesto che tale istituzione fornisse prove dell'inesistenza di operazioni di natura simile sul mercato, ma si è limitato a rilevare che la Commissione non aveva dimostrato la sua constatazione né fatto uso della facoltà offertale di effettuare, nel corso del procedimento amministrativo, una richiesta specifica presso le autorità spagnole o le parti interessate, onde ottenere la produzione di elementi rilevanti ai fini della valutazione da effettuare.

IMPORTANTE:Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia


(1) Decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relative à l'aide d'État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) relativa all'aiuto di

Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell'Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e dell'Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (GU 2017, L 55, pag. 12).

(2) Sentenza del 12 marzo 2020, Valencia Club de Fútbol/Commissione, T-732/16 (v. anche comunicato stampan.30/20).

(3) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).