Competenza del T.A.R. centrale: necessaria rilevanza degli atti statali impugnati quali atti presupposti

Redazione Scientifica
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24 Novembre 2022

Rileva la competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma nel caso di atti statali presupposti impugnati unitamente al provvedimento di un'amministrazione regionale.

Nel caso in esame il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza territoriale in favore di quella del T.A.R. Calabria, davanti al quale riassumere il processo, in applicazione del criterio principale di riparto della competenza territoriale, fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato.

La controversia riguarda l'impugnazione del decreto emesso dall'Ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria, nonché di due decreti del predetto Ministero dell'istruzione, concernenti il procedimento e le linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e di un decreto presidenziale recante il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Nello specifico il Collegio affronta la questione relativa alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma a conoscere della legittimità degli atti statali, giusto il disposto dell'art. 13, comma 3, prima parte, c.p.a., il luogo della competenza territoriale principale del T.a.r. periferico ove ha sede l'autorità che ha emesso l'atto impugnato.

Il Collegio osserva che la competenza territoriale del Tar capitolino relativa ad eventuali atti statali attrae a sé anche quella relativa al provvedimento adottato da un'amministrazione periferica, solo se sussista un rapporto di presupposizione, per cui l'illegittimità dell'atto statale presupposto, ritualmente impugnato, si ripercuote, in via derivata, sull'atto presupponente adottato a valle dall'amministrazione periferica.

Pertanto, il criterio principale della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato è sostituito da quello del Tar Lazio qualora sussista una consequenzialità necessaria fra l'atto statale e l'atto dell'amministrazione periferica di modo che, sul piano processuale, l'annullamento dell'atto statale presupposto determina l'illegittimità di quello conseguente dell'Ufficio scolastico regionale.

In tal senso il Collegio chiarisce che gli atti statali ritualmente impugnati devono essere oggetto di specifiche doglianze nell'ambito dell'originario gravame, assenti nel caso di specie, tali da far ritenere necessaria la loro delibazione ai fini della decisione della causa, atteso lo stretto collegamento in termini di illegittimità derivata.

In particolare, nel caso in esame gli atti statali, indicati nell'epigrafe del ricorso, non sono stati oggetto di specifiche doglianze dirette alla loro censura, né vi è stata alcuna rappresentazione in ordine all'esistenza di una stretta una consequenzialità, in termini di illegittimità derivata dall'atto adottato dall'amministrazione regionale, da far ritenere necessaria la delibazione degli atti statali ai fini della decisione della causa.

Infatti, il Ta.r. Lazio pone in rilievo che in tema di competenza territoriale inderogabile non può essere invocata la vis attractiva della competenza del Tar capitolino sull'atto statale presupposto, per determinare lo spostamento dell'intera causa presso il T.A.R. periferico adito, se sul piano sostanziale, non sussiste il vincolo di presupposizione con l'atto dell'autorità periferica impugnato, valendo così a vanificare la competenza territoriale stabilita dal codice di rito amministrativo.

Da ultimo l'ordinanza in esame evidenzia che il ricorso non contiene specifiche censure in ordine alla illegittimità delle norme statali presupposte ma alla loro errata applicazione e travisamento da parte dell'ufficio regionale del Ministero, sicché i vizi del provvedimento impugnato sono riconducibili all'attività amministrativa dell'ente regionale e non a profili di illegittimità derivata dagli atti statali presupposti.