Estensione dei termini delle misure protettive

25 Novembre 2022

La pronuncia in commenta riguarda un caso di composizione negoziata in cui il tribunale è stato chiamato ad esprimersi sull'estensione di ulteriori centoventi giorni delle misure protettive e cautelari per consentire il buon esito delle trattative in corso secondo quanto prevede il comma 5 dell'art. 7 D.L. 118/2021.
Massima

In costanza del procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa, così come disciplinato dal D.L. n. 118/2021, il Tribunale può procedere all'estensione di ulteriori centoventi giorni (oltre ai termini previsti per la sospensione feriale) delle misure protettive e cautelari per consentire il buon esito delle trattative in corso ai sensi del comma 5 dell'art. 7 D.L. n. 118/2021. Ai fini dell'estensione in oggetto l'esperto deve dare atto della funzionalità della proroga dei termini e dell'appropriatezza della proroga richiesta dal debitore.

Il caso

Dallo scarno provvedimento in commento pare desumersi che un imprenditore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.L. n. 118/2021, abbia presentato istanza di nomina dell'esperto indipendente tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 3 D.L. n. 118/2021.

L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, pare abbia comunicato all'imprenditore, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'accettazione e, contestualmente, inserito la dichiarazione di accettazione nella piattaforma telematica; il tutto ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.L. n. 118/2021. Con l'istanza di nomina dell'esperto pare che l'imprenditore abbia chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 6, comma 1, D.L. n. 118/2021 e il Tribunale, espletato il procedimento di cui all'art. 7 D.L. n. 118/2021 (per cui, tra l'altro, ai sensi del comma 4 della richiamata norma, “[…] sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio […] procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive”), ad esito dell'udienza, con ordinanza del 25 febbraio 2022, abbia confermato le misure protettive del patrimonio domandate dall'imprenditore, fissandone in centoventi giorni la durata.

A questa prima proroga, e qui sta una delle particolarità del caso, è seguita una ulteriore richiesta dell'imprenditore di “[…] proroga della efficacia, per ulteriori 120 giorni oltre la sospensione feriale a decorrere dal 9.06.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021 di quanto disposto con l'ordinanza del 25. febbraio 2022” (cfr. il provvedimento in commento).

Le soluzioni giuridiche

A fronte di questa ulteriore proroga, il Tribunale di Padova, richiesto all'esperto, con provvedimento del 7 giugno 2022 “[…] di formulare il proprio parere sia in ordine alla richiesta di proroga avuto riguardo in particolare alla funzionalità delle misure protettive, sia in ordine al termine dell'eventuale proroga e ciò in ossequio all'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito nella legge 21 ottobre 2021, n. 147” (cfr. il provvedimento in commento); “[…] rilevato che l'esperto ha espresso “parere favorevole alla funzionalità della proroga del termine e quindi del prolungamento delle misure protettive rispetto alla possibile soluzione (previo trattative da svolgere) della crisi, indicando in 120 giorni oltre la sospensione feriale a decorrere dal 9 giugno 2022, temine ritenuto congruo, considerato per l'appunto l'avvicinarsi del periodo feriale e dei tempi generalmente stimati nelle trattative con controparti istituzionali” (cfr. il provvedimento in commento), ha concesso la proroga richiesta dall'imprenditore.

Le questioni giuridiche: a) Cenni sulla natura della composizione negoziata

Con la composizione negoziata il legislatore intende consentire all'imprenditore l'uscita da situazioni di crisi o di insolvenza, più o meno pronunciate, attraverso procedimenti diversi da quelli c.d. “giurisdizionalizzati” (il carattere residuale dell'intervento dell'autorità giudiziaria nella composizione negoziata è sottolineato anche nel considerando 29 della

direttiva UE 2019/1023

, per cui “fatta eccezione per i casi in cui la presente direttiva preveda la partecipazione obbligatoria delle autorità giudiziarie o amministrative, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la partecipazione di tali autorità alle situazioni in cui essa sia necessaria e proporzionata, tenendo pur sempre conto, tra l'altro, dell'obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi dei debitori e delle parti interessate così come dell'obiettivo di ridurre i ritardi e i costi delle procedure”) quali gli strumenti di regolazione della crisi di impresa disciplinati dalla

l. fall

..

Si tratta di un percorso potenzialmente gestito solo dall'imprenditore e dai suoi creditori, con l'ausilio di un esperto chiamato dal legislatore a facilitare lo svolgimento delle trattative e il raggiungimento di un accordo. D'altra parte, l'imprenditore – pur potendo beneficiare delle misure protettive e dei provvedimenti cautelari di cui agli artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 – conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, con gli unici limiti dettati dall'art. 9 del medesimo provvedimento legislativo. Tali limiti si risolvono, di fatto, in una necessaria interlocuzione dell'imprenditore con l'esperto prima del compimento degli atti più significativi e potenzialmente pregiudizievoli per i creditori o idonei ad incidere negativamente sulle trattative o sulle prospettive di risanamento dell'impresa; interlocuzione che, in ogni caso, non può mai impedire il compimento degli atti (incidendo l'eventuale dissenso dell'esperto solo sulla conservazione dei relativi effetti nelle eventuali successive procedure concorsuali indicate nell'art. 12 del D.L. 118/2021 e, potenzialmente, sulla persistenza o sulla durata delle misure protettive e cautelari concesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo D.L., che il giudice può revocare o abbreviare ai sensi del co. 6 dello stesso art. 7 su segnalazione dell'esperto dissenziente (cfr., tra gli altri, A. Nastri, Le autorizzazioni del Tribunale nella composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 23 marzo 2022 e G. Rana, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata di cui al d.l. n. 118/2021, in dirittofallimentaresocieta.it).

Potenzialmente, quindi, l'autorità giudiziaria potrebbe rimanere completamente estranea al percorso di risanamento intrapreso dall'imprenditore; nondimeno - in ragione delle esigenze e delle peculiarità delle singole situazioni che di volta in volta si vengono a delineare potrebbe essere chiamata ad intervenire in due distinti momenti e, segnatamente, vuoi qualora l'imprenditore richieda la conferma di misure protettive o invochi l'adozione di misure cautelari (artt. 6 e 7 D.L. n. 118/2021), vuoi ove la soluzione concordata passi dall'adozione di iniziative che necessitano di autorizzazioni per derogare a regole generali del diritto civile (art.10 del D.L. n. 118/2021).

Il caso in commento sembra che abbia riguardato proprio la prima di queste “parentesi giurisdizionali” della composizione negoziata essendo stato chiamato il giudice ad esprimersi sull'estensione ulteriore dei termini delle misure protettive e cautelari per consentire il buon esito delle trattative in corso ai sensi del co. 5 dell'art. 7 D.L. 118/2021, nella specie applicabile ratione temporis.

Le questioni giuridiche: b) Cenni sul ruolo dell'esperto nella concessione delle misure cautelari e protettive

Pare che, nel caso di specie, la c.d. “proroga della proroga” del termine di efficacia delle concesse misure protettive (che, secondo

Trib. Milano, 27 febbraio 2022

, in Dirittodellacrisi.it, “[…] hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, ad esclusione dei lavoratori, a far data dalla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel Registro delle Imprese,

ex art. 6, comma 1, del D.L. n. 118/2021

”, ma non anche dei lavoratori non subordinati, legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo Trib. Padova, 20 luglio 2022, in

Dirittodellacrisi.it

) sia stata autorizzata sulla sola base del parere favorevole reso dall'esperto, richiesto con

provvedimento del 7 giugno 2022

del Giudice Designato, senza che, così pare, oltre all'esperto, siano stati sentiti i creditori, nonostante il co. 4 dell'

art. 7 del D.L. n. 118/2021

, preveda che: “Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti”.

Ad ogni buon conto, il ruolo dell'esperto nella composizione negoziata è, senza dubbio, centrale (anche se, ad esempio, la sua nomina non è condizione ostativa all'autorizzazione, ex art. 10 D.L. n. 118/2021, a contrarre finanziamenti prededucibili, cfr. Trib. Treviso, 22 dicembre 2021 e Trib. Treviso, 8 luglio 2022 in Dirittodellacrisi.it) come si cercherà di dettagliare qui di seguito.

In primo luogo, l'art. 6 del D.L. 118/2021 prevede che con la richiesta di nomina dell'esperto, o anche successivamente, l'imprenditore può fare istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio (in proposito, cfr. L. Baccaglini e F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in Dirittodellacrisi.it, 12 ottobre 2021, p. 14 ss. e A. Didone, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/2021, in ristrutturazioniaziendali.IlCaso.it).

La pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, insieme con l'accettazione dell'esperto (come si è visto entro due giorni dalla nomina, ai sensi del co. 4 dell'art. 5 D.L. 118/2021) rileva (cfr. in proposito, tra le tante, già Trib. Brescia, 2 dicembre 2021, in Dirittodellacrisi.it) in quanto, in questo modo, la richiesta di misure protettive produce l'effetto di rendere pubblico l'avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi e, ai sensi del co. 1 dell'art. 6 D.L. n. 118/2021, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non con il consenso dell'imprenditore, e non possono iniziare o proseguire procedure esecutive individuali. Non può neppure essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, “[…] dal che si ricava che la procedura prefallimentare potrà comunque essere iscritta a ruolo ed anche eventualmente istruita”, cfr. R. D'Alonzo, I compiti dell'esperto nella composizione negoziata, tra adempimenti e scadenze, in Dirittodellacrisi.it, 11 gennaio 2022, anche se una delle prime pronunce in tema, Trib. Palermo, 29 novembre 2021, in IlCaso.it, ha affermato che, ai fini della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, non ha alcun rilievo il fatto che la società debitrice abbia proposto, nell'ambito della composizione negoziata ex D.L. 118/2021, istanza per la nomina dell'esperto. A norma, infatti, dell'art. 6, comma 4, D.L. 118/2021, “[…] la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l'imprenditore abbia chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio, e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel Registro delle imprese dell'istanza stessa nonché dell'accettazione da parte dell'esperto e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”.

Può quindi immaginarsi che tutti gli imprenditori sottoposti ad un'esecuzione individuale, o nei cui confronti sia stato promosso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, si avvarranno di questo strumento e non mancheranno di attivarsi per chiederne la sospensione. Lo stesso giorno in cui è formulata la richiesta di applicazione delle misure protettive l'imprenditore deve (si ricorda che, secondo Trib. Trani, 23 marzo 2022, in Dirittodellacrisi.it, il tardivo deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive di cui all'art. 7 D.L. n. 118/2021 comporta, oltre al rigetto della domanda di conferma senza fissazione di udienza, la declaratoria di inefficacia della protezione e il conseguente ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese della pubblicazione di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 118/2021 con effetto una volta decorsi trenta giorni dal giorno della medesima pubblicazione) iscrivere a ruolo (della volontaria giurisdizione) un procedimento di conferma della richiesta misura davanti al Tribunale della sede dell'impresa (pertanto, il Tribunale competente non è necessariamente quello presso il quale pende la procedura esecutiva di cui si chiede la sospensione, e il giudice chiamato a dare conferma al blocco della procedura non sarà il giudice dell'esecuzione, al quale andrà domandata la sospensione della procedura esecutiva dopo che il provvedimento di conferma sarà stato iscritto a ruolo, cfr. Trib. Salerno, 4 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it). Inoltre, deve dirsi che la misura protettiva perde efficacia se nei dieci giorni dall'iscrizione a ruolo del procedimento di conferma, il Tribunale non fissa l'udienza di comparizione delle parti e poi, ancora, sempre a pena di perdita di efficacia della misura, nei trenta giorni successivi all'iscrizione a ruolo, l'imprenditore dovrà pubblicare nel Registro delle Imprese il numero di ruolo generale del “procedimento instaurato”. L'iter, così succintamente descritto, che è, evidentemente, dettato dalla necessità di scongiurare abusi, impone all'esperto un'attenta vigilanza, costituendo egli il primo argine rispetto a possibili strumentalizzazioni, attraverso la verifica dell'osservanza di questa scansione procedimentale, e la tempestiva segnalazione del verificarsi di una causa di perdita di efficacia della misura protettiva.

L'esperto, pertanto, se l'imprenditore, in occasione della presentazione della domanda, ha richiesto l'applicazione di misure protettive, dovrà richiedergli se: (i) ha provveduto ad iscrivere a ruolo il procedimento; (ii) se l'udienza di comparizione delle parti sia stata tempestivamente fissata; (iii) se nei trenta giorni successivi abbia provveduto a pubblicare sul Registro delle Imprese il numero di ruolo del relativo procedimento. Allo stesso modo, dovrà immeditatamente verificare se sussistono gli elementi fattuali che facciano apparire manifestamente impraticabile ogni forma di risanamento perché, se per un verso (cfr. da ultimo la citata Trib. Padova, 20 luglio 2022, ma già in precedenza, nello stesso senso Trib. Padova, 3 giugno 2022, in Dirittodellacrisi.it) “In tema di composizione negoziata della crisi, è ammissibile la richiesta dell'imprenditore per la conferma delle misure protettive di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 118/2021, qualora il Tribunale, assunto il parere dell'esperto nominato sulla sussistenza dei presupposti, ovvero sulla sussistenza dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, nonché sulla ragionevolezza della possibilità in astratto di conseguire il risanamento dell'impresa, ravvisi, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connotano il procedimento, una ragionevole prospettiva di risanamento - anche parziale - dell'impresa e ritenga che tali misure, richieste in relazione a tutti i creditori, […] siano effettivamente funzionali al buon esito delle trattative, nel rispetto del bilanciamento tra l'interesse dell'imprenditore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori di non subire un significativo ed irreparabile aggravamento delle posizioni debitorie a seguito dell'applicazione di dette misure protettive” e ancora (cfr. Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it.), “[…] Per valutare la conferma delle misure protettive richieste occorre delibare, secondo un'analisi prognostica, le possibilità che attraverso la prosecuzione della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa possa essere risanata l'impresa, operando un bilanciamento tra l'esigenza di non sottrarre l'impresa insolvente alle procedure di composizione della crisi con la necessità di evitare che siffatte procedure abbiano una funzione dilatoria invece che finalizzata ad un tempestivo risanamento dell'impresa. Deve pertanto essere negata la conferma in presenza di un marcato disequilibrio economico/finanziario evidenziato dall'indice di livello di difficoltà del risanamento relativo al rapporto tra debito che deve essere ristrutturato e ammontare annuo dei flussi a servizio del debito, attestato su valori ampiamente superiori a quello massimo”), per altro verso, secondo Trib. Ferrara, 21 marzo 2022, in Dirittodellacrisi.it., “Laddove un imprenditore […] non presenti, sulla base delle sue stesse affermazioni e prospettazioni, una seria e ragionevole possibilità' di risanamento e quindi manchi lo stesso presupposto per accedere a quella procedura, il tribunale deve pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità del ricorso come proposto per la conferma di dette misure [nello specifico il Tribunale ha considerato un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione senza che neppure venisse dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione]” e, secondo Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it., “Non è accoglibile la domanda di conferma della misura protettiva ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021 qualora l'impresa versi in stato di liquidazione e non sia dedotta, né documentata la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione a mente dell'art. 2487 ter c.c., essendo il procedimento di composizione negoziata riservato alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” (cfr. nello stesso senso, Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it.).

Per cui si è arrivato a sostenere che “[…] ai fini della conferma delle misure protettive richieste dall'imprenditore, qualora le trattative non siano state ancora compiutamente avviate, ma siano in procinto di esserlo, e/o il piano di risanamento sia in costruzione, ma sia stato già depositato un previsionale/budget per i successivi tre anni, è sufficiente che dal parere reso dall'esperto emergano l'affidabilità e la correttezza della situazione contabile aggiornata allegata all'istanza di nomina, la completezza del quadro fornito dall'imprenditore nonché l'adeguatezza dell'assetto amministrativo della società” (cfr. Trib. Firenze, 29 dicembre 2021, in Dirittodellacrisi.it.) e, addirittura, che “[…] è ammissibile e può essere confermata l'istanza di adozione di misure protettive del patrimonio anche in assenza di azioni esecutive in atto in quanto hanno la funzione di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata” (cfr. Trib. Milano, 26 gennaio 2022, in Dirittodellacrisi.it.). Detto ciò, in ogni caso, è indubbio che l'esperto, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del più volte citato D.L., nell'ambito del procedimento di conferma delle misure protettive, debba essere sentito dal Tribunale e, in quell'occasione, sarà suo compito rappresentare lo stato delle trattative; indicare l'attività svolta; riferire in ordine all'esito del test pratico di cui all'art. 3 comma 2 e, anche se formalmente non è parte del procedimento, deve essere sentito in quanto, tra l'altro, non è esente dalla deposizione per i fatti appresi nell'assolvimento del proprio incarico (cfr. Sez. III § 4.3 del decreto dirigenziale del Ministero di Giustizia del 28 settembre 2021, c.d. “Decreto dirigenziale”, ai sensi del quale “Ove l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all'imprenditore l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l'iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo”). Potrà quindi essere sentito in ordine allo stato delle trattative, all'attività svolta e all'esito delle analisi del test pratico al fine di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, oltre agli accertamenti già condotti per l'analisi della coerenza del piano di risanamento con la lista di controllo (cfr. Sez. III § 6.3 del Decreto dirigenziale).

Il Tribunale potrà inoltre richiedere all'esperto tutte le informazioni considerate utili, non ultime quelle suggerite al § 6.1 della medesima Sez. del Decreto dirigenziale, ossia: (i) le disponibilità finanziarie a copertura del fabbisogno che occorre per i pagamenti dovuti; (ii) le conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e il rischio che i fornitori esigano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, il rischio della loro riclassificazione a crediti deteriorati, con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

Se è ragionevole ritenere che il giudice farà ampio ricorso alla nomina dell'ausiliario ex art. 7 comma 4 del citato D.L. per compiere gli approfondimenti ritenuti necessari rispetto alle prospettazioni offerte dall'imprenditore, ciò nondimeno le informazioni che possono essere tratte dalle indicazioni dell'esperto appaiono fondamentali per disporre in tempi rapidi di un quadro generale della situazione, di tal che potrebbe immaginarsi che, sin dalla fissazione di udienza, venga richiesto all'esperto il deposito di una relazione con le informazioni indicate per poterne fare già uso nel corso dell'udienza per una più consapevole interlocuzione con le parti. L'esperto sarà inoltre sentito anche quando sia richiesta la proroga della durata delle misure cautelari o protettive adottate, nel qual caso egli dovrà anche esprimere il proprio parere in ordine alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento ed alla esigenza di prorogare in funzione di esso le misure adottate. Infine, a norma dell'art. 7 comma 5 del citato D.L., l'esperto dovrà esprimere il proprio punto di vista qualora sia formulata richiesta di revoca delle misure, ed è altresì legittimato egli stesso a chiederla. Del resto, una conferma del ruolo decisivo dell'esperto è rinvenibile già in una delle prime pronunce in tema, la quale ha da subito chiarito che in carenza dell'accettazione dell'esperto, al Tribunale non può essere richiesto di confermare misure in realtà mai intervenute (Trib. Brescia, 2 dicembre 2021, cit.).

Le questioni giuridiche: c) L'ammissibilità della proroga della proroga

Chiarito e precisato, succintamente, il ruolo dell'esperto nella concessione delle misure cautelari e protettive, venendo alla problematica più prettamente oggetto del provvedimento in commento, ossia la c.d. “proroga della proroga” nella concessione delle misure protettive, è stato rilevato (cfr. Trib. Milano, 14 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.) che il dato normativo non consente, di per sé, una univoca interpretazione circa la possibilità che il termine già oggetto di provvedimento di proroga da parte del giudice adito ex art. 7, comma 5, D.L. citato, possa nuovamente essere oggetto della concessione di una (seconda) proroga. Infatti, “[…] la norma non individua una estensione “secca” del termine di proroga concedenda, limitandosi a fissare il termine finale massimo di durata “complessiva” di tali misure, sicché si potrebbe accedere da tale dato ad una interpretazione più favorevole al debitore, sostenendosi che il potere del giudice di concessione di un termine per “assicurare il buon esito delle trattative” non si consumi necessariamente con il provvedimento di concessione della (prima) proroga, essendo ancora possibile un simile esercizio, purché il termine finale complessivo dei duecentoquaranta giorni non sia ancora irrimediabilmente spirato. Peraltro la stessa norma in esame non contiene alcun trattamento differenziato in tema di proroga tra la società debitrice partecipe alla mediazione attinta da una procedura prefallimentare e quella non interessata da alcuna iniziativa ex art. 6 L.F.”.

Lo stesso giudice meneghino, richiamando l'orientamento in punto della Sezione, ha poi opportunamente sottolineato che quanto all'inciso “su istanza delle parti” contenuto nella norma richiamata, “Secondo l'elaborazione oramai consolidata […] deve ragionevolmente essere inteso come non necessitante una richiesta “congiunta” del ceto creditorio attinto, ma presuppone una motivata richiesta che promani dall'imprenditore debitore rispetto alla quale deve essere raccolto ampio consenso da parte dei creditori, ferma l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi nelle forme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. […].

Come statuito anche dalla Sezione intestatariaAd avviso di chi scrive, la previsione di un'istanza delle parti della composizione negoziata è concetto diverso dalla sufficienza della mera richiesta di proroga delle misure da parte del solo imprenditore interessato; ne consegue che la proroga deve trovare l'adesione della generalità dei creditori o comunque la loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell'instaurazione del contraddittorio; rimane tuttavia ferma la possibilità di sindacare un dissenso manifestamente preconcetto, immotivato o irragionevole derivante da assenza di collaborazione alle trattative (Cfr. Trib. Milano, Sez. II^ civile, ordinanza emessa in data 14.05.2022 a definizione del procedimento VG N. 17141/2021)”.

In tema di proroga, deve precisarsi inoltre che non può essere concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di misure.

Conclusioni

In conclusione, quindi, pare potersi dire che, se da una parte il Tribunale di Padova, ai fini della concessione della c.d. “proroga della proroga” delle misure protettive, abbia correttamente richiesto il parere dell'esperto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.L. citato, non altrettanto correttamente abbia ritenuto di concedere la proroga richiesta dall'imprenditore solo sulla base di quel parere, anche se questo, come si è visto, è rilevante e decisivo nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa.

Infatti, come precisato dal giudice meneghino (cfr. Trib. Milano, 14 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.) “[…] L'interpretazione che consente la c.d. “proroga della proroga” appare prima facie più conforme alla natura del percorso di composizione negoziata della crisi e segnatamente dal percorso in concreto intrapreso dall'imprenditore-debitore e dai creditori sotto l'egida dell'esperto, che si connota per essere maggiormente fluido e permeabile alle esigenze che si presentino nel corso delle trattative, anche a fronte di circostanze sopravvenute che potevano, incolpevolmente, essere state trascurate o non compiutamente valutate nel corso delle trattative coltivate in pendenza della (prima) proroga già accordata. La ratio legis pare quindi essere rappresentata dal ravvisare un nesso tra l'ulteriore termine richiesto e “il buon esito delle trattative”.

Volendo quindi accedere a tale interpretazione, il contesto interpretativo riferito non può però prescindere dalla verifica della sussistenza di elementi a corollario rappresentati:

- al pari di quanto richiesto per la “prima” proroga, come riferito in apertura, dal parere favorevole dell'esperto e dall'adesione della generalità dei creditori ovvero la sussistenza di un diniego immotivato;

- la buona fede nella conduzione delle trattative, in primis, con riferimento al debitore-istante”.

Ecco allora che la concessione della c.d. “proroga della proroga” non può prescindere dall'adesione della generalità dei creditori o, comunque, dalla loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, ferma la possibilità di sindacare un dissenso manifestamente preconcetto, immotivato o irragionevole derivante da assenza di collaborazione alle trattative.

Guida all'approfondimento

L. Baccaglini e F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in Dirittodellacrisi.it, 12 ottobre 2021, 14 ss.; Decreto Dirigenziale del Ministero di Giustizia del 28 settembre 2021, in giustizia.it; R. D'Alonzo, I compiti dell'esperto nella composizione negoziata, tra adempimenti e scadenze, in Dirittodellacrisi.it; A. Nastri, Le autorizzazioni del Tribunale nella composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 23 marzo 2022; G. Rana, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata di cui al d.l. n. 118/2021, in dirittofallimentaresocieta.it.

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