La sospensione impropria del giudizio amministrativo per la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata in una diversa causa

La Redazione
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28 Novembre 2022

Per la prosecuzione del giudizio sospeso, anche in caso di sospensione impropria per pendenza di giudizio di costituzionalità, è necessaria la proposizione di una istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, pena l'estinzione del giudizio.

Con l'ordinanza in esame il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sospeso la causa fino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale a seguito dell'impugnazione di una norma regionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in una diversa controversia.

Il Collegio ha ritenuto che la definizione della questione di legittimità avrebbe inciso direttamente sulla valutazione delle questioni oggetto della controversia in corso.

Pertanto, in linea con il recente orientamento del Consiglio di Stato, anche in sede di Adunanza plenaria, il Collegio ha chiarito che l'istituto della sospensione impropria è applicabile al processo amministrativo, in virtù del richiamo espresso contenuto nell'art. 79, comma 1, c.p.a.

La sospensione del giudizio prevista e disciplinata per il processo civile, è disposta anche per il processo amministrativo qualora in altro giudizio sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma rilevante ai fini della decisione della causa.

Tuttavia, pare utile segnalare che la giurisprudenza amministrativa fa riferimento alla sospensione propria, disposta quando la decisione di una causa è pregiudiziale, quindi indispensabile, per la decisione della causa pregiudicata, che, dunque, subisce un arresto; in tal caso la sospensione è ricondotta all'esigenza di ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato nella causa pregiudicante per impedire il contrasto tra giudicati.

Invece, la sospensione impropria del giudizio amministrativo è disposta dal giudice, come nel caso di specie, in funzione dell'economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del processo, significando con ciò di evitare che la Corte costituzionale sia investita nuovamente della medesima questione già sollevata in altra controversia, a scapito dei superiori principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la ragionevole la durata del giudizio, di costituzionalità nel caso in esame, e di riflesso di quello a quo.

In tal caso il giudice amministrativo conduce una valutazione in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico tra la questione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale e la situazione sostanziale dedotta nella causa in corso, per cui il relativo accertamento è decisivo per definire quest'ultima.

Di conseguenza la sospensione impropria costituisce una facoltà del giudice amministrativo, che deve aver riguardo alle conseguenze sulla durata e sull'esito del giudizio di cui è chiesta la sospensione.

In particolare, il Collegio ha puntualizzato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, in caso di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., per la sua prosecuzione è necessario un atto di impulso della parte interessata, che deve presentare una nuova istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio e fa venir meno la causa della sospensione; decorso il predetto termine decadenziale il giudizio si estingue.

La necessità di un atto di impulso, mediante l'istanza di fissazione di nuova udienza, costituisce l'applicazione del principio generale di economia processuale, al fine di evitarela prosecuzione di giudizi per i quali non sussiste l'interesse in capo alle parti che li hanno instaurati.