Le Sezioni Unite su giurisdizione internazionale e accessorietà della domanda alimentare in ambito extra-UE

Paolo Bruno
28 Novembre 2022

In una controversia familiare in cui si discute di alimenti e affidamento qual è la fonte normativa rilevante nei rapporti con Stati extra-europei?
Massima

La giurisdizione prevista dall'art.5, par.1, della Convenzione dell'Aia del 1996 non si estende alle controversie riguardanti la determinazione delle modalità di contribuzione del genitore al mantenimento del figlio, le quali, in assenza di una specifica disciplina convenzionale, restano assoggettate a quella dettata dalla l. n. 218/1995, art. 37, con la conseguente spettanza della giurisdizione al giudice italiano nel caso di convenuto domiciliato o residente in Italia. A tale riguardo, nessun rilievo può assumere il richiamo, nell'art. 45 l. n. 218/1995, al Regolamento CE n.4/2009, atteso che tale disposizione si riferisce esclusivamente alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Laddove il giudice di uno Stato terzo sia competente sulla domanda di affidamento del minore, è parimenti inconferente il richiamo – per giustificare la devoluzione di entrambe le domande al giudice straniero – al principio di accessorietà tra le stesse o al principio di prossimità, non essendo irragionevole la ripartizione delle competenze tra due giudici diversi in funzione della materia oggetto del contendere

Il caso

Una cittadina russa fa ritorno nel proprio Stato di cittadinanza alcuni mesi dopo la nascita del figlio, frutto della relazione con un cittadino italiano. Il tribunale russo, adito dal padre con domanda di ritorno del minore in Italia, rigetta la richiesta ed affida il figlio alla madre regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente.

La madre del minore adisce dunque il giudice italiano chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio nonché all'obbligo di metterle a disposizione un'adeguata dimora in Italia e di astenersi dall'impedirle gli spostamenti verso la Federazione Russa. La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritiene spettare al giudice italiano la giurisdizione sui soli aspetti economici della pretesa, declinandola in favore del giudice russo per quanto attiene alle altre domande.

Il padre del minore ricorre per Cassazione sostenendo che, in ragione dell'accessorietà della domanda alimentare rispetto a quelle in tema di responsabilità genitoriale, anche la prima dovrebbe essere di competenza del giudice della residenza abituale del minore, ovvero quello russo.

La questione

Le questioni di diritto affrontate dalla Suprema Corte attengono al rapporto tra la Convenzione dell'Aia del 1996 e la legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995, ed in particolare vertono sull'ambito di operatività dei criteri di giurisdizione convenzionali e nazionali in una situazione in cui due diverse domande – quella alimentare e quella sulla responsabilità genitoriale – siano legate da un nesso di accessorietà. Stante l'inapplicabilità della Convenzione dell'Aia del 1996 alle obbligazioni alimentari, e l'assenza di altra Convenzione internazionale che detti criteri di giurisdizione in tale materia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è trovata a valutare se in una controversia familiare in cui il minore risiede abitualmente in uno Stato terzo (il cui giudice sia perciò competente per gli aspetti relativi all'affidamento) la domanda sull'assegno alimentare in suo favore sia attratta alla prima sia in ragione della sua accessorietà che del principio di prossimità tra giudice e minore (ed eventualmente se alle stesse si applichi il Regolamento (CE) n.4/2009) ovvero resti devoluta al giudice della residenza del convenuto-debitore in ragione di quanto previsto dagli artt.36-bis e 37 l. n. 218/1995.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte riconosce sussistere la giurisdizione italiana sui soli aspetti economici della relazione genitore-figlio, ritenendo inapplicabile il Regolamento europeo sulla base di un percorso argomentativo che merita di essere condiviso.

Partendo dalla constatazione che la Convenzione dell'Aia del 1996 non è applicabile alle obbligazioni alimentari, inequivocabilmente escluse dal suo campo di applicazione dall'art.4, lett. e) – e che non esistono altre Convenzioni internazionali o accordi bilaterali applicabili al caso di specie – i giudici di legittimità individuano la norma applicabile nell'art.37 della legge n. 218/1995 che stabilisce la giurisdizione del giudice italiano nei casi di cui agli artt. 3 e 9 della stessa legge, nonché quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. Nella specie, risultano integrati i criteri richiesti, avendo il genitore convenuto sia cittadinanza che residenza in Italia.

La Suprema Corte nega, inoltre, che al caso in oggetto possa applicarsi l'art. 45 della legge di riforma del diritto internazionale privato, che inequivocabilmente si riferisce alla sola legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non al riparto di giurisdizione; detta norma, difatti, fa rinvio integrale al Reg. (CE) n. 4/2009 solo per stabilire che “le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata” dal predetto regolamento, e non già per individuare il giudice competente.

Alla chiara delimitazione dell'oggetto di tale rinvio, aggiungono i giudici, si somma l'ulteriore considerazione relativa all'ambito di applicazione personale del regolamento: esso, infatti, non può venire in rilievo nel caso in cui una parte sia cittadina della Federazione Russa, che in quanto Stato terzo non è soggetto alle regole armonizzate europee. Ne consegue che non è nemmeno invocabile l'attrazione della competenza in materia di obbligazioni alimentari a quella in materia genitoriale, prevista dal Reg. (CE) n. 4/2009 all'art.3, lett. d), non essendo applicabile il Reg. (CE) n. 2201/2003.

Quanto, infine, al principio di prossimità tra giudice e minore – che secondo il ricorrente giustificherebbe la devoluzione della domanda (accessoria) sull'assegno alimentare alla competenza del giudice della responsabilità genitoriale – rilevano le Sezioni Unite che esso, seppure ampiamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, non ha una portata tale da imporsi in ogni situazione. Che sia, invece, del tutto ammissibile uno “spacchettamento” delle competenze, con la devoluzione delle domande a due giudici diversi, è evidente dalla natura alternativa dei criteri di competenza del Reg. (CE) n.4/2009, i quali offrono al ricorrente la possibilità di adire diversi giudici e non impongono la concentrazione della giurisdizione.

Osservazioni

Il tema dell'accessorietà delle domande in materia di famiglia costituisce uno dei terreni di maggior discussione tra gli addetti ai lavori, e presenta aspetti problematici in parte legati alla struttura stessa delle norme rilevanti (alternatività o gerarchia dei criteri di collegamento) ed in parte addebitabili alla difficoltà di stabilire quando i principi generali della materia (tra cui l'interesse superiore del minore e il criterio di prossimità tra quest'ultimo ed il giudice) recedano rispetto al funzionamento dello strumento normativo europeo o convenzionale.

Nel caso di specie, il quadro è ulteriormente arricchito dalla difficoltà di individuare la fonte normativa rilevante nei rapporti con Stati extra-europei.

Ed invero, come correttamente ha rilevato la Suprema Corte, la disciplina delle obbligazioni alimentari in ambito transfrontaliero è governata da uno strumento regionale (il Reg. (CE) n.4/2009) e da uno globale (la Convenzione dell'Aia del 2007) ai quali si affianca il Protocollo sulla legge applicabile. Essi, tuttavia, non regolano la totalità della materia giacché nei rapporti con gli Stati terzi non esiste un testo normativo che detti norme sulla giurisdizione (che invece si ritrovano nel regolamento europeo).

Per individuare il giudice competente in ambito extra-UE occorrerà, allora, rifarsi ai titoli di giurisdizione nazionali indicati nella nostra legge di riforma del diritto internazionale privato, n. 218/1995.

È vero, infatti, che della vocazione “universaledei regolamenti europei si è più volte occupata la Corte di Giustizia dell'UE, a cominciare dalla nota sentenza Sundelind Lopez (C-68/07) nella quale aveva osservato come il criterio della cittadinanza fosse recessivo rispetto a quello della residenza abituale in uno Stato membro. Tuttavia, tale forza attrattiva incontra dei limiti che sono dati dall'inesistenza di un valido criterio di collegamento che giustifichi lo spostamento di competenza (principio ribadito dalla CGUE anche nell'ordinanza P.M. contro A.H., C-604/17 a proposito dei rapporti tra l'art.3 del Reg. (CE) n.4/2009 e l'art.12 del Reg. (CE) n.2201/2003).

Ed invero, come correttamente osservato dalla Suprema Corte, nel caso di specie è dirimente la ricostruzione del rapporto tra criteri di giurisdizione: l'accessorietà che, secondo il ricorrente, in nome dell'immanente principio di prossimità, giustificherebbe la devoluzione della domanda sull'assegno alimentare al giudice della residenza abituale del minore semplicemente non può attuarsi perché quest'ultimo è competente non già in base ad un regolamento europeo ma in base ad una Convenzione internazionale (Aia 1996) e l'art.3 del Reg. (CE) n.4/2009 regola l'attrazione della competenza tra autorità giudiziarie di due Stati membri (e non tra giudice di uno Stato membro e giudice di uno Stato terzo).

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