L'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali non integra una autonoma causa di esclusione

Redazione Scientifica
24 Novembre 2022

L'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali non integra una autonoma causa di esclusione dalla gara, neppure ai sensi della lett. f bis dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione deve valutare il fatto in sé, avente rilevanza penale, e le relative omissioni comunicative del concorrente, in sede di scelta di un potenziale contraente affidabile in relazione al contratto da stipulare.

L'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali non integra una autonoma causa di esclusione dalla gara, neppure ai sensi della lett. f bis dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016.

L'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (ovvero, la dichiarazione reticente su tali fatti) non integra mai autonoma causa di esclusione, neppure ai sensi della lett. f-bis) dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016: la quale condiziona l'esclusione alla presenza di una dichiarazione “non veritiera” (ovvero, alla dichiarazione di fatti che non trovino corrispondenza nella realtà) e non anche alla dichiarazione reticente o omessa (trovando, quindi applicazione alle sole ipotesi in cui, come affermato dall'Adunanza Plenaria n. 16/2020, «le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità»).

L'Amministrazione deve valutare il fatto in sé, avente rilevanza penale, e le relative omissioni comunicative del concorrente, in sede di scelta di un potenziale contraente affidabile in relazione al contratto da stipulare.

L'Amministrazione è chiamata ad esprimersi sul fatto in sé, avente rilevanza penale, e sulle relative omissioni comunicative del concorrente, stante il canone funzionale posto a fondamento del suo giudizio incentrato sulla «integrità o affidabilità» dell'operatore, a mezzo di una valutazione della condotta, laddove l'attribuito rilievo penale è solo uno degli elementi di apprezzamento, mentre ciò che soprattutto conta, per l'immanente finalità di selezione di un potenziale contraente affidabile in relazione al contratto da stipulare e alle sue caratteristiche, è il fatto storico nella sua completezza.

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