Ai fini della congruità del costo del lavoro, i valori esposti nel D.M. Lavoro 21 marzo 2016 hanno valore indicativo

Alessandro Berrettini
29 Novembre 2022

Il TAR afferma che i valori esposti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 marzo 2016 hanno valore indicativo e non tassativo in merito alla sostenibilità del costo della manodopera dichiarata dall'operatore economico, talchè solo uno scostamento considerevole può indurre, con i dovuti riscontri del caso, ad adottare un giudizio definitivo di anomalia dell'offerta. Il medesimo TAR, inoltre, ritiene che, ai fini della valutazione in concreto della congruità del costo del lavoro, “non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma deve invece considerarsi il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni)”.

Il caso. Sogin s.p.a. avviava una procedura negoziata- ex artt. 62 e 134 d.lgs. n. 50/2016 – per l'affidamento del “Servizio di vigilanza armata per Centrali ed impianti Sogin nel triennio 2022 – 2025. Al termine delle operazioni di gara, la ditta seconda classificata ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 6 lamentandone l'illegittimità in quanto, tra le altre cose, si affermava l'anomalia dell'offerta economica dell'aggiudicataria diversamente da quanto valutato dalla stazione appaltante all'esito del sub procedimento di anomalia dell'offerta.

La soluzione del TAR Lazio. Il giudice amministrativo ha respinto in parte qua il ricorso principale.

Secondo il TAR Lazio, circa l'affermata anomalia dell'offerta del costo del lavoro in forza della sottostima del monte ore lavorato e la violazione del limite legale per il ricorso allo straordinario, l'RTI aggiudicataria non aveva presentato giustifiche che rappresentassero uno scostamento considerevole dai valori contenuti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016 proprio in tema del costo del lavoro.

Il Collegio ricorda infatti che «i valori esposti in tali tabelle hanno valore indicativo e non tassativo in merito alla sostenibilità del costo della manodopera dichiarata dall'operatore economico (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 6.9.2022, n.7762), talchè solo uno scostamento considerevole può indurre, con i dovuti riscontri del caso, ad adottare un giudizio definitivo di anomalia dell'offerta».

Inoltre, quanto al monte ore annuo mediamente lavorato, si richiama la giurisprudenza maggioritaria secondo cui «ai fini della valutazione in concreto della congruità del costo del lavoro, “non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma deve invece considerarsi il "costo reale" (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni)” (Consiglio di Stato, 27.12.2021, n.8624; v., conf., Tar Napoli, 31.3.2021, n.2157)». Tale cifra, secondo il giudice amministrativo, «tiene conto naturalmente della soggettività d'impresa e dei dati storici che l'azienda detiene nell'esercizio consueto dell'attività, tale da abbassare, rispetto al monte ore teorico, quello effettivo lavorato, tenendo vieppiù conto dell'andamento dei costi registrati dall'azienda».

Dunque, per il TAR Lazio, nella fattispecie l'entità per lavoro straordinario appare fisiologica, sia nella vigilanza fissa che in quella ispettiva, non essendo poi irragionevole che il medesimo costo orario sia stato considerato, nelle giustifiche, anche per quantificare l'attività di vigilanza ispettiva

Per il Collegio, infine, il ricorrente non ha fornito puntuale dimostrazione che, applicando i valori ritenuti corretti, l'offerta sarebbe in perdita o comunque non possa essere coperta attingendo ai costi per spese generali o al margine di utile. Infatti, «lo scopo della verifica di anomalia non può essere quello di individuare possibili errori compiuti nelle giustificazioni, ma di appurare se, in un'ottica complessiva, l'offerta sia sostenibile (cfr., Consiglio di Stato, 16.6.2021, n.4653)».

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