Ogni dubbio relativo agli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica deve essere fugato con il ricorso al soccorso istruttorio

Alessandro Berrettini
29 Novembre 2022

Il TAR afferma che ogni dubbio relativo alla documentazione presentata dall'operatore economico dovrebbe essere fugato con il ricorso al potere di soccorso procedimentale, finalizzato a risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità.

Il caso. Consip ha indetto una procedura per “l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Personal Computer Portatili, Mobile Workstation e Chromebook e di prodotti e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni”, lotto 1 (relativo alla fornitura di personal computer portatili). La stazione appaltante, nelle more della procedura di gara, ha escluso un R.T.I. partecipante, in quanto non avrebbe dichiarato “nel rispettivo foglio “Specs”, il possesso della Specifica Tecnica Primaria “Rete WLAN”. Secondo l'amministrazione, il possesso di tale requisito, infatti, non si sarebbe potuto ricavare dall'indicazione dei portatili offerti poiché “generica” e di conseguenzanon avrebbe consentito “di identificare univocamente e con certezza il modello offerto, .. non permettendo, di conseguenza, di evincere l'effettiva offerta della suddetta Specifica Tecnica Primaria (“Rete WLAN”) attraverso il nome del modello”.

Il R.T.I. ha impugnato il provvedimento di esclusione indicato e ha chiesto al giudice di annullarlo, essendo i requisiti richiesti dalla lex specialis ravvisabili per effetto dell'indicazione in sede di offerta tecnica delle “famiglie” di prodotti proposte, tutte accumunate dall'assicurare l'accesso wireless alla rete internet. Inoltre, secondo il ricorrente la mancata presenza della riga, nel modello compilato “Catalogo Prodotti, relativa al possesso del predetto requisito era dovuta all'utilizzo di una versione intermedia del modello priva del riferimento alla “Rete WLAN”, invocando al riguardo “un evidente e più che giustificabile errore compilativo”.

La soluzione del TAR Lazio. Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato, annullando il provvedimento di esclusione.

Secondo il TAR Lazio il possesso dei requisiti richiesti era desumibile da fatto notorio, «acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile e, pertanto, utilizzabile ai fini della decisione (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, n. 8580/2022)».

Infatti, tutti i personal computer portatili offerti in gara dal raggruppamento escluso erano in possesso della contestata specifica tecnica primaria, visto che l'interfaccia per il collegamento alla rete wireless è presente in tutti i laptop di nuova generazione.

Inoltre, per il giudice amministrativo ogni dubbio relativo alla documentazione presentata (nel caso di specie l'assenza della riga “Rete WLAN” nei fogli “specs”) dovrebbe essere fugato con il ricorso al potere di soccorso procedimentale, finalizzato «a risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità”» (Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 2130).

Per il Collegio, quanto appena indicato non viola il divieto di integrazione dell'offerta, essendo la giurisprudenza consolidata nell'ammettere che possano essere richiesti al concorrente chiarimenti - anche con riferimento a “gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica” - che siano limitati a “specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta” (TAR Lazio, Sez. II, 28 luglio 2021, n. 10724)

Nel caso di specie, dunque, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio senza alcun rischio di violare il principio della par condicio tra i concorrenti, limitandosi a consentire al R.T.I. «di porre rimedio ad una carenza informativa non riconducibile a imprecisioni o difformità dell'offerta rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara, quanto, piuttosto, ad un mero errore di compilazione nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante» (così anche TAR Lazio, Sez. II, 26 luglio 2022, n. 10646).