Le esenzioni fiscali per gli atti di separazione si applicano anche alle unioni civili
29 Novembre 2022
Tizio e Caio, uniti civilmente con unione regolarmente registrata nel Registro delle Unioni Civili, optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni, acquistavano la proprietà di un appartamento di nuova fabbricazione, chiedendo altresì di fruire delle agevolazioni “prima casa”. Successivamente all'acquisto decidevano di sciogliere giudizialmente l'unione, accordandosi per il trasferimento dei diritti immobiliari al 50% tra di essi. Il notaio incaricato di ricevere l'atto avente ad oggetto il trasferimento di suddetti diritti immobiliari interpellava quindi l'Agenzia delle Entrate chiedendo se con riferimento alle unioni civili, come nel caso concreto, fosse applicabile l'art. 19, l. n. 74/1987 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il parere dell'Agenzia delle Entrate è concorde con la soluzione positiva prospettata dall'istante. L'art. 19, l. n. 74/1987 è stato oggetto di vaglio costituzionale in più di un'occasione: con specifico riferimento alla sentenza della Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154, i Giudici della legge avevano individuato la ratio dell'agevolazione fiscale in quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale dei coniugi coinvolti al fine di «promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole». In tal senso sono anche le determinazioni della circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esenzione trova la sua ragione nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale e, di conseguenza, nell'evitare che l'imposizione fiscale possa rendere ancora più complicato il superamento della crisi coniugale. La risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015 ha invece chiarito che tale esenzione debba applicarsi anche agli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita di cui all'art. 6, d.l. n. 132/2014 in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell'accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio. Le norme in materia di unioni civili prevedono che in relazione allo scioglimento si applichino, in quanto compatibili, anche gli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132/2014 e le disposizioni della l. n. 898/1970 (art. 1, comma 25, l. n. 76/2016). Trovano dunque applicazione concreta anche le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione e divorzio e la cd. negoziazione assistita. In virtù di ciò, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le agevolazioni in esame e per cui è stata interpellata, si applichino anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale. Con riferimento all'agevolazione “prima casa” invece, richiamando sempre la circolare n. 27/E, ricorda che se il trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza da tale beneficio se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale. |