Espropriazione di pubblica utilità: giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario

Redazione Scientifica
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30 Novembre 2022

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se il comportamento materiale della P.A., cui si ascrive la lesione, non sia stato posto in essere nell'ambito delle attività della procedura espropriativa, ma in esecuzione parziale di un complessivo accordo di permuta privatistico, sostitutivo dell'indennità di espropriazione, concluso a seguito e "a latere" dell'avvio di una procedura espropriativa.

Le SS.UU. della Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, cassando la pronuncia di declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Roma, si sono pronunciate sulla giurisdizione del giudice amministrativo e su quella del giudice ordinario in relazione a controversie ad oggetto espropriazione per pubblica utilità.

In materia urbanistica ed edilizia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presuppone che il comportamento della P.A. non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere ma si traduca in una sua manifestazione diretta in relazione all'oggetto del potere e al risultato da perseguire.

Il Supremo Consesso ha, quindi, riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. g) c.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, per le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario per quelle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.