Il concorso al rango chirografario del credito ipotecario insoddisfatto

Giuliana Gianna
30 Novembre 2022

In tema di sovraindebitamento, la pronuncia della Suprema Corte in commento ha affermato che qualora il piano del consumatore abbia previsto una qualche forma di soddisfacimento dei creditori chirografari, anche il creditore degradato concorre nella stessa identica percentuale per la parte non coperta dal valore periziato.
Massima

Laddove il piano del consumatore abbia previsto una qualche forma di soddisfacimento dei creditori chirografari anche il creditore degradato concorre nella stessa identica percentuale per la parte non coperta dal valore periziato.

Il caso

Il ricorrente, debitore-sovraindebitato, proponeva ai creditori un piano del consumatore ai sensi dell'art. 8, comma 1, Iegge n. 3/2012, offrendo al creditore ipotecario il valore dell'immobile, corrispondente al 63% del credito vantato, mentre ai creditori chirografari veniva riconosciuto il 15% di ogni singolo credito.

Il piano veniva omologato disattendendo le contestazioni mosse dal creditore ipotecario circa la sua convenienza, atteso che il giudice di prime cure riteneva, coerentemente al disposto di cui all'art.12-bis, comma 4, L. 3/2012, che il credito poteva essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In effetti, al fine di valutare nel merito l'esatto valore da attribuire al bene oggetto del piano del consumatore, il Giudice disattendeva la perizia di stima versata dal creditore ipotecario, secondo il quale il bene immobile sarebbe stato sottostimato, così motivando la decisione: appare preferibile assumere quale parametro di riferimento, perché più aderente ai valori effettivi di mercato tenuto anche conto dell'ubicazione e dello stato dell'immobile e del terrazzo che peraltro richiede urgenti opere di manutenzione, il valore attribuito all'immobile nella perizia integrativa versata in atti dal tecnico consultato dall'OCC pari ad € 134.000,00”.

Nel caso di specie, peraltro, il gestore della crisi, nel giustificare la falcidia del credito ipotecario e, al contempo, la non convenienza dell'alternativa liquidatoria, attestava il valore dell'immobile utilizzando quale parametro di valutazione non solo i valori OMI ma anche la valutazione di un'agenzia immobiliare alla quale si è aggiunta una consulenza tecnica alla luce di una compravendita intercorsa all'interno dello stesso stabile.

Così, individuato il valore da attribuire all'immobile, il gestore ne sconsigliava, in prospettiva, l'alternativa liquidatoria, la quale avrebbe portato un ricavo sensibilmente inferiore al valore di mercato con soddisfazione parziale del solo creditore ipotecario e con esclusione di tutti gli altri creditori.

Pertanto, nell'omologare il piano, il giudice così concludeva: a fronte del valore qui indicato dell'immobile il pagamento della creditrice ipotecaria di ben € 127.293,11, ovvero di una cifra pari a più del 90% del valore di stima, appare una soluzione decisamente più conveniente di qualsiasi altra alternativa liquidatoria che presupporrebbe, peraltro in un momento storico di stasi del mercato immobiliare aggravata dalla crisi Covid, la compravendita dell'immobile da parte di un terzo ad un prezzo pari a quello di stima, circostanza questa decisamente improbabile”.

Il reclamo, successivamente promosso dal creditore ipotecario, veniva rigettato dal Tribunale di Ragusa, sulla base di tre considerazioni:

(i) il reclamo ex art. 739 c.p.c., non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32525). Nel caso di specie si tratta di questioni già emerse ed affrontate dal primo giudice;

(ii) sotto il profilo della meritevolezza, “in conformità con le risultanze documentali …Il reclamante doveva aggredire, contestare e confutare siffatte emergenze istruttorie e dati di fatto posti a base della valutazione del primo giudice, ma non lo ha fatto, …”;

(iii) in merito alla falcidia del creditore privilegiato e all'alternativa liquidatoria, “Del tutto infondata, e priva di aggancio normativo, è la deduzione secondo la quale è pacifico che la parte falcidiata del credito privilegiato debba essere considerata al pari dei crediti in chirografo, con conseguente medesima percentuale di soddisfazione. L'art. 7 L. 3/2012 prevede la possibilità che i creditori prelatizi "non siano soddisfatti integralmente", purché ne sia salvaguardato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione dei beni, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.

Per la Cassazione dell'ordinanza collegiale il creditore ipotecario ha proposto ricorso.

La questione

La pronuncia emanata dalla S. Corte, intervenuta in epoca successiva alla completa esecuzione del piano omologato, è degna di nota sotto un duplice profilo: per avere, seppure in ritardo,rimesso in discussione la valutazione, effettuata dal giudice di merito, circa la meritevolezza del soggetto sovraindebitato e, con maggiore efficacia, per aver chiaramente definito i contorni del diritto del creditore ipotecario alla soddisfazione del proprio credito degradato a chirografo.

Partendo dalla critica alla valutazione di meritevolezza del debitore, occorre innanzitutto chiarire che, sino alla pronuncia in esame, la valutazione discrezionale del giudice al riguardo è stata di tipo soggettivo, concentrandosi, caso per caso, sul comportamento del debitore nell'assunzione delle obbligazioni che hanno poi condotto al sovraindebitamento.

Nel caso di specie, il giudice ha escluso - anche in fase di reclamo - che il consumatore si sia sovraindebitato colposamente e in ogni caso il giudizio sulla meritevolezza, come peraltro sancito dalla stessa Sezione della Suprema Corte, “è notoriamente un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se motivato (Cass. Civ., 15 ottobre 2020, n. 22291).

Invero, nel caso in esame, con l'accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente fondati i primi tre motivi, che “per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, tutti attenendo alla verifica di meritevolezza della condotta …” precisando che, essendo il ricorso stato promosso in data antecedente rispetto alla novella intervenuta ad opera del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, “Trova pertanto nella specie applicazione la previsione dell'art. 12 bis, terzo comma, della legge del 2012, in forza della quale il giudice poteva omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore: a) avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero; b) avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.” .

Sul punto occorre evidenziare che la novella alla legge n. 3/2012 è entrata in vigore il 25 dicembre 2020, mentre l'ordinanza è stata pubblicata in un contesto completamente riformato in considerazione della - più volte prorogata - entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi.

Ebbene, per quanto riguarda la citata novella alla legge n. 3/2012, le modifiche sono inserite nell'art. 4-ter (“Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla l. 27 gennaio 2012, n. 3 e norme relative alle procedure pendenti"), in particolare al comma 1 sono riportate le modifiche alla previgente L. 3/2012, mentre al successivo comma 2 si chiarisce che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Questo significa che, in pendenza del reclamo, al momento dell'emissione del decreto di rigetto, era già pienamente operativo il nuovo comma 3-bis dell'art.12-bis L. 3/2012 (che di fatto ha anticipato la previsione contenuta negli artt. 68, comma 3, e 69, comma 2, C.C.I.) il quale prevede che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i princìpi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Il richiamo a tali disposizioni merita attenzione nella misura in cui, nella ri-valutazione della meritevolezza operata dalla Suprema Corte, non si è tenuto conto della volontà del legislatore e quindi della tendenza normativa a sanzionare processualmente il comportamento del finanziatore che ha agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo Codice della crisi, in particolare nelle norme che non consentono all'incauto finanziatore di proporre opposizione all'omologa e poi, reclamo contro l'omologa del piano (v. artt. 68, comma 3, e 69, comma 2, CCI) o dell'accordo (artt. 76, comma 3, e 80, comma 4, CCI), qualora i motivi dell'opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del finanziato.

Peraltro, anche in ambito comunitario, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per sanzionare la violazione del merito creditizio (5 marzo 2020 in causa C-679/18; 6 giugno 2019 in causa C-58/18) ribadendo l'obbligo della banca di non concludere il contratto di credito in caso di dubbi sul merito creditizio del consumatore.

Per questo, nell'ottica di favorire la diffusione di tale procedura, “si è deciso di non esigere… requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari… dall'altro, della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili… senza rischiare… di restringere a tal punto la portata dell'istituto, da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese” (Relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 al nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza) optando per l'inserimento di requisiti negativi, individuati nella colpa grave, mala fede o frode (art. 69 del C.C.I).

In definitiva, la finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di meritevolezza è quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.

A tal proposito emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso.

Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato. Sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Napoli Nord, 6 febbraio 2021, Trib. Vicenza, 24 settembre 2020, Trib. Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Per questo motivo, alla luce delle superiori considerazioni, appare eccessivamente rigorosa la conclusione alla quale è pervenuta, in tal senso, la Suprema Corte laddove Oltre all'errore di diritto consistito nell'aver addossato al creditore l'onere della prova in ordine alla non meritevolezza del ricorso al credito, il provvedimento impugnato è altresì viziato da motivazione collocata al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), giacché per un verso meramente apparente e per altro irrimediabilmente contraddittoria”.

A ben vedere, il contemperamento tra la posizione “privilegiata” del creditore e l'opportunità offerta al debitore dalla legge sul sovraindebitamento può, in effetti, risultare maggiormente equilibrato se si considera che il piano ha come unico destinatario il giudice, mentre i creditori, in un certo qual modo, sono esclusi dal procedimento nel senso che non sono chiamati ad esprimere il proprio consenso o dissenso alla proposta del debitore ma possono soltanto intervenire contestandone concretamente la convenienza.

Ebbene, proprio a tale conclusione è pervenuta in un recente passato la Suprema Corte riconoscendo che parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria (Cass. Civ, 28 ottobre 2019, n. 27544, ord.).

Per questo motivo, la conclusione alla quale è pervenuta la Suprema Corte circa la non corretta valutazione della meritevolezza del debitore, anche in rapporto all'onere probatorio già previsto in ordine alla valutazione del merito creditizio, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di merito e della stessa Cassazione, appare decisamente in controtendenza e difficilmente comprensibile in un contesto normativo già superato all'epoca cui i fatti di causa si riferiscono.

Le soluzioni giuridiche

Passando all'esame della questione giuridica che in questa sede maggiormente interessa, anche per i risvolti pratici che la stessa esplica già a partire dalla fase di predisposizione del piano, decisamente più apprezzabile è la soluzione alla quale è pervenuta la Suprema Corte in merito alla questione relativa al concorso, al rango chirografario, del credito ipotecario insoddisfatto.

Sicuramente la circostanza che la percentuale non soddisfatta del credito ipotecario sia stata dapprima degradata e poi del tutto azzerata, a vantaggio di altri creditori chirografari, ai quali è stata destinata la porzione “sottratta” al creditore ipotecario, ha indotto la Suprema Corte a delineare, rispetto ai propri precedenti, l'ambito di operatività della falcidia.

A tal proposito, nella soluzione al riguardo prospettata, è stato puntualizzato che: “(…) il creditore per la parte di credito degradato da privilegiato a chirografario, resta a tutti gli effetti creditore, sicché, oltre al diritto di voto, ha diritto alla ulteriore soddisfazione che gli spetta, sul residuo credito degradato, in veste di creditore chirografario: e dunque, «laddove il piano del consumatore abbia previsto una qualche forma di soddisfacimento dei creditori chirografari anche quel creditore degradato concorre nella stessa identica percentuale per la parte non coperta dal valore periziato». Il che comporta che il giudice di merito ha errato anche nell'effettuazione del riparto, escludendo del tutto l'odierna ricorrente per quanto ad essa spettante in relazione al credito degradato”.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, nella specie la domanda subordinata, ha cassato il decreto impugnato, rinviando al medesimo tribunale, in diversa composizione, che dovrà ora uniformarsi agli indicati principi di diritto e provvedere anche sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimità.

Osservazioni

La decisione in commento offre la possibilità, a margine del riconosciuto concorso al rango chirografario del credito ipotecario insoddisfatto, di ripercorrere alcune significative tappe sull'evoluzione di un istituto che ancora oggi continua ad animare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

La peculiarità delle procedure da sovraindebitamento, in particolar modo - per quanto di interesse in questa sede - del piano del consumatore, è che esse non sono caratterizzate dal solo requisito della meritevolezza, venendo parallelamente in considerazione anche il comportamento di chi ha concesso il credito.

Già da tempo la giurisprudenza di merito ha avuto modo di confermare la funzione debtor oriented di queste procedure proprio perché solitamente il debitore, soprattutto consumatore, è un soggetto contrattualmente debole in quanto scarsamente informato e supportato al punto tale da richiedere una maggiore attenzione proprio da parte di chi è notoriamente il contraente forte, ossia il creditore che al momento della concessione del credito è il solo soggetto in grado di poter effettuare una valutazione razionale rispetto alla richiesta del debitore.

In tal senso, quindi, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Del resto, in tale prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della crisi che all'art. 68, comma 3, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (si veda anche art. 69, comma 2 e art. 283, comma 5).

Quindi, se un ruolo fondamentale viene svolto dalle società di finanziamento per quanto attiene alla valutazione del c.d. merito creditizio, è da ritenersi sussistente il requisito della meritevolezza, sul presupposto che le banche abbiano continuato a finanziare il debitore, come avvenuto nel caso in esame, tenuto conto della regola di cui all'art.124-bis Testo Unico Bancario, che impone alle stesse la verifica del merito creditizio tanto più che “la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore” (Trib. Napoli 21 ottobre 2020).

Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art.12-bis l. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”.

Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi che, all'art.69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Peraltro, a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che “l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità” (Cass. sez I, 29.03.2019, n. 8980; conf. Cass. sez. I, 10.05.2019, n. 12552. Per un'ulteriore anticipazione delle norme del C.C.I. nell'interpretazione della disciplina vigente, cfr. altresì Cass. sez. I, 30.01.2019, n. 2657); ne consegue che anche nel valutare la fattispecie qui in esame deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa.

Sull'assenza di colpa del debitore nell'accesso al mercato del credito, va rilevato che si tratta di contratti di finanziamento stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 124-bis TUB, con la conseguenza che – gravando sull'ente finanziatore l'obbligo di valutare il merito creditizio ai sensi della predetta norma – è la stessa concessione del credito che implica di ritenere compiuto con esito positivo il predetto controllo, salvo in alternativa dover ipotizzare a carico delle società di finanziamento un'ipotesi di concessione abusiva del credito. “L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati, non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore” (Trib. Napoli Nord, 12 novembre 2020).

La ratio della disposizione è indubbiamente quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, sia pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento, scaturito dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Nel caso di specie ravvisare la colpa in capo ad un soggetto-debitore nella determinazione del sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, equivale ad ammettere che gli intermediari qualificati attraverso i quali viene domandato l'accesso al mercato creditizio, pur avendo gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente, non lo hanno correttamente valutato.

L'art.124-bis T.U.B. e il D.M. n.117/2011 stabiliscono, infatti, che gli istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno il credito. L'art.124, comma 5, T.U.B., in particolare, prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire informazioni adeguate a chi abbia richiesto un finanziamento, in modo che il richiedente possa consapevolmente valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

E' indubbio che nel momento in cui un soggetto, già contrattualmente debole, domanda l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati, non tiene una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che determinano e/o aggravano la situazione di sovraindebitamento, ciò in quanto il finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore, che non quest'ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore.

Ed infatti, come riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza di merito, l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Orbene, la preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art.8 della Direttiva 2008/48/Ce, direttiva che ha finito con il fondare la base del credito responsabile sulla corretta informazione pre-contrattuale.

Un evidente mutamento di rotta, tendente a spostare in maniera più decisa l'asse della responsabilizzazione dal debitore al creditore.

Sulla scia di tale orientamento si colloca la volontà del legislatore, sia europeo sia nazionale, che nel rimodulare il requisito della meritevolezza del debitore lo ha indissolubilmente ancorato alla responsabilità del soggetto finanziatore.

Chiarito quanto sopra, per quanto riguarda, invece, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria non può negarsi che tale valutazione vada effettuata non con riferimento esclusivo al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si conciliano con la prospettiva di garantire il singolo creditore.

Orbene, l'ordinanza in commento è apprezzabile nella misura in cui ha avuto modo di chiarire, in assenza di alcuna espressa previsione al riguardo, che la parte di credito ipotecario non soddisfatto, da intendersi come tale degradato a chirografo, concorre a tutti gli effetti con gli altri creditori di pari rango nell'ipotesi in cui, come nel caso esaminato, il piano preveda una minima soddisfazione percentuale di tutti i chirografari che nulla avrebbero ottenuto in una eventuale liquidazione.

La possibilità di falcidiare (per l'importo risultante dalla differenza tra credito e valore valutato) i creditori privilegiati, quando il bene oggetto della garanzia, secondo l'attestazione del professionista gestore, è di valore minore rispetto al credito vantato ed accertato, comporta che per la differenza il creditore viene retrocesso a chirografo e come tale deve essere trattato al pari di tutti gli altri creditori della stessa categoria.

Sicuramente, in una prospettiva di convenienza, il piano offre una soddisfazione di gran lunga maggiore rispetto a quella che tutto il ceto creditorio, incluso l'ipotecario, avrebbe potuto ottenere in sede di liquidazione, anche e soprattutto in ragione della tempistica in cui è avvenuta la soddisfazione dei vari creditori.

Tuttavia, nella valutazione complessiva di tale convenienza il peccato originale, se così possiamo definirlo, è stato molto più banalmente quello di non includere all'interno del piano la soddisfazione del creditore ipotecario anche per la parte degradata a chirografo, con riconoscimento percentuale al pari degli altri creditori chirografari, come ora chiarito dalla Suprema Corte nell'ordinanza in commento.

Sotto il profilo pratico, tale mancato riconoscimento comporta una integrazione o rimodulazione del piano, peraltro già eseguito, aprendo nuovi scenari circa la effettiva percorribilità di una soluzione (piano del consumatore) – che, nonostante il favor del legislatore, presenta ancora troppe incognite - rispetto a quella che sino ad oggi era stata sempre considerata la “cenerentola” tra le procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento.

La liquidazione controllata, in effetti, potrebbe risultare preferibile non solo dallo stesso debitore ma anche dai gestori della crisi con buona pace dei creditori rimasti insoddisfatti, indipendentemente dal rango.