La riforma Cartabia non si applica nel periodo in cui è stata differita
30 Novembre 2022
La Corte di cassazione si è pronunciata sull'applicabilità della Riforma Cartabia nel periodo per il quale è stato disposto il suo differimento al 30 dicembre 2022.
L'imputato protagonista della vicenda veniva condannato con sentenza confermata in secondo grado per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e per lesioni personali aggravate dal nesso teleologico. A mezzo difensore, ricorreva quindi per la cassazione della sentenza della Corte d'appello. Medio tempore interveniva la remissione della querela da parte della persona offesa e pertanto, con la requisitoria scritta, il sostituto Procuratore chiedeva l'annullamento della sentenza limitatamente al capo di imputazione di cui all'art. 393 c.p. Per ciò che attiene alle lesioni personali, delitto novellato dal d.lgs. n. 150/2022, con specifico riferimento alla condizione di procedibilità, il difensore chiedeva inizialmente l'applicazione delle norme previste dalla suddetta riforma; tuttavia dopo il differimento dell'entrata in vigore della stessa al 30 dicembre 2022 ad opera del d.l. n. 162/2022, domandava l'annullamento della sentenza impugnata, la remissione in termini ai fini della trattazione orale in presenza delle novità legislative e, in subordine, il rinvio dell'udienza a data successiva all'entrata in vigore della citata riforma del processo.
La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 rende il reato di cui all'art. 582 c.p. procedibile d'ufficio anche per le lesioni a cui consegue una malattia superiore ai 20 giorni e, pertanto, l'intervenuta rimessione della querela porterebbe ad una dichiarazione di estinzione del reato.
Si poneva, quindi il problema se la norma della Riforma Cartabia modificativa della condizione di procedibilità di suddetto delitto fosse applicabile nel periodo in cui la sua entrata in vigore è stata differita. La Suprema Corte ha espresso a tal proposito parere negativo, riferendosi anzitutto alla disciplina della vacatio legis che prevede la non obbligatorietà della legge prima del decorso del termine della stessa; successivamente ha rilevato però che la fattispecie in esame non chiama tanto in causa la problematica della vacatio legis – che per il d.lgs. si è esaurita il 1° novembre 2022 -, quanto piuttosto che l'inapplicabilità della Riforma discende da dall'intervento legislativo del d.l. n. 162/2022, sicché il riferimento alle ratio di garanzia sottese alla previsione della vacatio è del tutto privo di relazione rispetto al differimento disposto dal decreto-legge. In altre parole, la Riforma non si applica in quanto rimandata e non perché ci troviamo ancora nel periodo di vacatio legis.
La Corte di cassazione è quindi ferma nel ritenere non applicabile la riforma Cartabia a seguito del suo differimento al 30 dicembre 2022. La sentenza viene tuttavia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali aggravate e per l'estinzione del reato di esercizio arbitrario a seguito di remissione della querela. |